Access to Concluded Criminal File by Former Party
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, previously the accused in a criminal proceeding concluded by a finalized indictment decree, sought access to the case file for insurance and civil matters, and the court granted the request, reasoning that pursuant to the applicable procedural code, while all parties must demonstrate a legitimate legal interest for inspection after the case concludes, a presumption of such an interest exists for former parties, and no elements were presented to rebut this presumption in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 66 al. 1 LTF; Access to Concluded Criminal File by Former Party: L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe request for access to the file was granted based on this provision.
Cited in the preamble as the applicable legal basis for the decision.
This provision is implied as the court imposes costs (Tassa di giustizia e spese).
Testo completo
Incarto n. 60.2008.137 · Lugano 16 maggio 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/24.4.2008 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a suo carico nel frattempo concluso;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico dell’istante il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________) conclusosi con un decreto d’accusa del 23.7.2007 (__________) cresciuto in giudicato.
2. Con la presente istanza, ed in relazione a strascichi assicurativi e civili, il patrocinatore dell’istante chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale surriferito.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo della ex parte.
6. L’istanza è accolta. L’incarto potrà essere esaminato presso la cancelleria di questa Camera e potranno essere estratte copie.
7. La tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria