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60.2008.133 • CRP TI 60.2008.133 Generato dall'IA

Former Accused Access to Criminal File for Naturalization

Numero d'incarto 60.2008.133
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual, previously the accused party in a criminal proceeding that concluded with a final indictment decree in 1998, sought access to the case file materials, specifically a copy of the decree, in connection with a naturalization procedure. The court granted the request, reasoning that under the relevant procedural law, a former party is presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection of the records after the conclusion of the proceedings, unless there are elements to overturn this presumption, which were absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP; Former Accused Access to Criminal File for Naturalization: The court granted the request, reasoning that under the relevant procedural law, a former party is presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection of the records after the conclusion of the proceedings, unless there are elements to overturn this presumption, which were absent in this case.

Parole chiave

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atti penali accusa annullamento della naturalizzazione status giuridico anteriore consultazione degli atti presunzione Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 27 CPP
This procedural rule governs the decision on granting access to the files, which is the core issue decided in order 1.
Art. 8 vCPP
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This article was cited as the basis for granting the request for inspection of the case files.

art. 27 CPP

This procedural rule governs the decision on granting access to the files, which is the core issue decided in order 1.

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Testo completo

Incarto n. 60.2008.133 · Lugano 16 maggio 2008/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23.4.2008 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia di un decreto d’accusa a suo carico nel frattempo cresciuto in giudicato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A carico dell’istante il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento penale (inc. __________ __________) conclusosi con un decreto d’accusa del 3.2.1998 (____________________) cresciuto in giudicato.

2. Con la presente istanza, in relazione alla procedura di naturalizzazione, l’istante chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale surriferito.

3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

4. Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale accusata) al procedimento nel frattempo terminato, ella deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

5. Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo della ex parte.

6. L’istanza è accolta. Copia del decreto d’accusa sarà allegata alla decisione inviata all’istante.

7. La tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta.

2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

- -

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria