Former Criminal Defendant Granted Access to Case File
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party, against whom a criminal proceeding had concluded with a non-lieu and an indictment that became final, requested access to the case file, potentially for a future revision request. The court, referencing the relevant statute concerning the inspection of case files, reasoned that although the applicant must demonstrate a legitimate legal interest overriding the rights of those involved, legislative history indicates that such an interest is presumed for former parties after the conclusion of a proceeding, absent evidence to the contrary. Consequently, the court granted the request, allowing access and copying of the file through the public prosecutor's office.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 39 lit. f LTG; Former Criminal Defendant Granted Access to Case File: The court, referencing the relevant statute concerning the inspection of case files, reasoned that although the applicant must demonstrate a legitimate legal interest overriding the rights of those involved, legislative history indicates that such an interest is presumed for former parties after the conclusion of a proceeding, absent evidence to the contrary. Consequently, the court granted the request, allowing access and copying of the file through the public prosecutor's office.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was the substantive ground cited for granting access to the case files.
This procedural rule was cited in connection with the assessment of costs.
This provision was cited in the preamble to the ruling as the legal basis for the decision on the merits.
Testo completo
Incarto n. 60.2007.97 · Lugano 27 aprile 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/14.3.2007 presentata da
IS 1 , patr. da: PR 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale concluso;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera con scritto 14.3.2007, nel quale ha specificato il modo di invio delle decisioni richieste;
richiamato lo scritto 27.3.2007 con il quale il procuratore pubblico comunica di non avere ulteriori osservazioni;
richiamato lo scritto 28/29.3.2007 del patrocinatore degli PI 1, mediante il quale si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia presentata dagli PI 1, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1, conclusosi con un decreto di non luogo procedere del 25.1.2006 (NLP __________) e con un decreto d’accusa sempre del 25.1.2006 (DA __________), cresciuti in giudicato.
2. Con la presente istanza, il patrocinatore di IS 1 chiede di avere accesso all’incarto ed eventualmente fotocopiarlo in vista di un’eventuale richiesta di revisione. Il procuratore pubblico ed il rappresentante degli PI 1 non si sono opposti, ma si sono rimessi al giudizio di questa Camera.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*.”
4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel presente caso, la richiesta di accesso agli atti è avanzata con riferimento ad un’eventuale domanda di revisione: non ci sono inoltre elementi tali da rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo indicata dai lavori preparatori.
6. L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico, con la possibilità di estrarre fotocopie.
7. Tassa di giustizia e spese (contenute al minimo) sono poste a carico di chi le ha originate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati · 1. PI 1 1 patr. da: PR 2 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria