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60.2007.509 • CRP TI 60.2007.509 Generato dall'IA

Healthcare Oversight Body Access to Criminal Files

Numero d'incarto 60.2007.509
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An entity responsible for healthcare oversight requested access to the files of an ongoing criminal proceeding involving a healthcare provider against whom a provisional suspension of professional practice had already been ordered administratively. The court granted the request, reasoning that the requesting entity possessed a legitimate legal interest under the relevant procedural code because its supervisory duties required knowledge of the criminal proceedings, especially where a provisional measure had already been taken, and this interest outweighed the personal rights of the individuals involved, consistent with established jurisprudence regarding access for competent supervisory authorities.

Regesto Legislator

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Art. 59 LSan, Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 22 Lsan, Art. 23 Lsan, Art. 24 Lsan; Healthcare Oversight Body Access to Criminal Files: The court granted the request, reasoning that the requesting entity possessed a legitimate legal interest under the relevant procedural code because its supervisory duties required knowledge of the criminal proceedings, especially where a provisional measure had already been taken, and this interest outweighed the personal rights of the individuals involved, consistent with established jurisprudence regarding access for competent supervisory authorities.

Parole chiave

Generato dall'IA
consultazione degli atti diritto di visita fornitore di prestazioni dovere procedurale organo di controllo diritto acquisito Istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This article was the primary legal basis used by the court to grant the request for access to the criminal proceedings files.

art. 90 a 93 LTF

This article is cited in the section detailing the right of appeal against the final decision.

art. 100 cpv. 1 LTF

This article is cited in the section detailing the deadline for filing an appeal against the decision.

art. 95 a 98 LTF

These articles are cited in the section detailing the grounds for filing an appeal.

art. 78 LTF

This article is cited as the basis for the right to file a criminal appeal with the Federal Tribunal.

art. 81 LTF

This article is cited to specify the regulations concerning the standing to appeal.

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Testo completo

Incarto n. 60.2007.509 · Lugano 18 febbraio 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21/27.12.2007 presentata dalla

IS 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale che coinvolge anche un operatore sanitario;

richiamate le osservazioni 9.1.2008 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamate le osservazioni 14/15.1.2008 del patrocinatore di PI 2 con le quali non contesta la richiesta, pur giudicandola prematura;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del qui osservante e di sua moglie (inc. MP __________). Con scritto del 5.12.2007, il procuratore pubblico incaricato dell’inchiesta ha segnalato all'__________ l’apertura del procedimento a loro carico.

2. Con decisione del 20.12.2007 il __________ ha aperto un procedimento ai sensi dell’art. 59 LSan a carico del qui osservante, e gli ha contestualmente sospeso l’autorizzazione all’esercizio della professione di medico. L’istruzione del procedimento è affidato alla __________. Con comunicazione al qui osservante del 21.12.2007, la __________ ha sospeso il procedimento amministrativo a motivo del procedimento penale.

3. Con la presente istanza, la __________ istante chiede di poter aver accesso agli atti del procedimento penale a carico dell’osservante. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre che il patrocinatore della osservante non contesta la richiesta, pur giudicandola prematura.

4. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.*

5. Questa Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni.

*"Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio.*

*Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà"* (sentenza del 6.2.2003, inc. __________, ribadita con la sentenza 10.9.2003, inc. __________).

6. La fattispecie in esame potrebbe rientrare nel primo dei due casi per cui una richiesta, a questa Camera, ossequia la surriferita giurisprudenza. Correttamente __________ istante l’ha perciò presentata.

7. Nel presente caso occorre considerare come il procedimento penale è tuttora pendente, l’inchiesta amministrativa è sospesa in attesa degli esiti dell’inchiesta, ed il DSS ha già adottato una decisione a titolo cautelare.

La __________ istante chiede di accedere agli atti, anche se non è incaricata dell’inchiesta amministrativa. Vero però che il DSS, di cui fa parte, ha adottato una misura cautelare: ha quindi un interesse giuridico legittimo a visionare gli atti.

L’interesse è anche attuale, in quanto l’accesso agli atti potrebbe confermare, o eventualmente modificare i provvedimenti cautelari.

8. L’istanza è accolta. L’incarto potrà essere visionato presso il Ministero pubblico.

9. Vista la particolarità del caso ed essendo l’istante un ente pubblico, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria