Tax Authority Access to Criminal Investigation Files
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA requesting tax authority sought access to the files of an ongoing criminal investigation concerning economic offenses, based on information gathered in a separate tax evasion proceeding involving parties related to the criminal case. The court determined that a tax authority, generally considered a third party to a criminal proceeding, must proceed under the subsidiary rule of Article 27 of the Code of Criminal Procedure, which allows for the inspection of records if a legitimate legal interest supersedes the personal rights of those involved. Since the requesting division demonstrated a legitimate legal interest linked to its duties and no objecting parties opposed the request, the court granted access, authorizing the tax inspector to review the relevant parts of the criminal file and extract necessary copies for tax assessment purposes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 27 cpv. 1 CPP, Art. 27 cpv. 2 CPP, Art. 112 LIFD, art. 39 cpv. 3 LAID; Tax Authority Access to Criminal Investigation Files: The court determined that a tax authority, generally considered a third party to a criminal proceeding, must proceed under the subsidiary rule of Article 27 of the Code of Criminal Procedure, which allows for the inspection of records if a legitimate legal interest supersedes the personal rights of those involved. Since the requesting division demonstrated a legitimate legal interest linked to its duties and no objecting parties opposed the request, the court granted access, authorizing the tax inspector to review the relevant parts of the criminal file and extract necessary copies for tax assessment purposes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe request for access to records was granted based on this provision, which governs the inspection of records by non-parties.
Cited in relation to the decision to waive the collection of court fees and costs.
Cited in relation to the decision to waive the collection of court fees and costs.
Cited in relation to the decision to waive the collection of court fees and costs.
Testo completo
Incarto n. 60.2007.49 · Lugano 16 marzo 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Valentina Nasino, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/17.1.2007 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione all’accesso agli atti dell’incarto penale MP __________;
richiamate le osservazioni 8/9.2.2007 del patrocinatore di PI 1, con cui comunica il proprio accordo all’accoglimento della richiesta;
richiamate le osservazioni 14/15.2.2007 con cui il patrocinatore di PI 3 e PI 4 comunica di non opporsi alla richiesta;
richiamato lo scritto 14/16.2.2007 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con cui si rimette al giudizio di questa Camera;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per reati economici a carico di PI 1 e di altre persone (inc. MP __________). Il procedimento penale è tuttora aperto.
2. La Divisione istante chiede l’accesso agli atti, in relazione ad informazioni raccolte nell’ambito di un procedimento di sottrazione fiscale a carico di una persona che aveva avuto dei rapporti economici con almeno uno degli accusati. Le parti interpellate non si sono opposte all’accoglimento dell’istanza.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e
95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”. L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “*Oltre i casi previsti dal presente codice,…*”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e
79 cpv. 2 CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “*Ispezione degli atti dopo il processo*”, modificato in “*Ispezione degli atti*”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).
5. Nel presente caso, considerata la segnalazione raccolta in altra procedura da parte della Divisione istante, e considerato come nessuno si sia opposto alla richiesta, è dato un interesse giuridico legittimo per la Divisione istante.
6. L’istanza è accolta. L’ispettore del fisco potrà compulsare gli atti del procedimento penale ed estrarre copie degli stessi, limitatamente a quelli pertinenti ad un corretto accertamento fiscale.
7. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati · 1. PI 1 1 patr. da: PR 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 2 3. PI 3 4. PI 4 3, 4 patr. da: PR 3 5. PI 5
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria