Legislator Giurisprudenza & Legislazione
60.2007.447 • CRP TI 60.2007.447 Generato dall'IA

Scientific Access to Anonymized Criminal Decisions

Numero d'incarto 60.2007.447
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual preparing a dissertation on parental authority and criminal law justification sought access to relevant criminal decisions for scientific purposes, a request initially forwarded by the public prosecutor who had identified pertinent files. The court granted the request, reasoning that a legitimate scientific interest constitutes a valid basis under the relevant procedural article, provided this interest outweighs the personal rights of those involved in the proceedings, and ordered that anonymized copies of the identified decisions be provided by the public prosecutor.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, art. 39 lit. f CPP, Non si prelevano tassa di giustizia e spese; Scientific Access to Anonymized Criminal Decisions: The court granted the request, reasoning that a legitimate scientific interest constitutes a valid basis under the relevant procedural article, provided this interest outweighs the personal rights of those involved in the proceedings, and ordered that anonymized copies of the identified decisions be provided by the public prosecutor.

Parole chiave

Generato dall'IA
principio di pubblicità consultazione degli atti diritto di visita autorità parentale metodologia giuridica libertà di ricerca Istanza di ispezione degli atti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 27 CPP
This article is cited as the basis for granting the request for access to criminal decisions for scientific purposes.
Art. 8 vCPP
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
art. 39 lit. f CPP
This procedural rule is cited alongside art. 27 CPP in the final pronouncement, though its specific role in the dispositive is not detailed beyond being an applicable norm.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese
This order specifies that no judicial fees or costs are charged.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 27 CPP

This article is cited as the basis for granting the request for access to criminal decisions for scientific purposes.

art. 39 lit. f CPP

This procedural rule is cited alongside art. 27 CPP in the final pronouncement, though its specific role in the dispositive is not detailed beyond being an applicable norm.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

This order specifies that no judicial fees or costs are charged.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 60.2007.447 · Lugano 5 dicembre 2007/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 27.9/12.11.2007 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso a decisioni penali a fini scientifici;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 12.11.2007, con uno scritto accompagnatorio con cui ha indicato quali incarti, inerenti la ricerca scientifica in oggetto, sono stati reperiti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Con istanza 27.9/12.11.2007, IS 1 chiede, in relazione ad una dissertazione che sta preparando sul tema “Autorità parentale e giustificazione in diritto penale”, di poter ricevere le decisioni inerenti il tema della sua ricerca.

2. Come esposto in entrata, il Ministero pubblico ha individuato un certo numero di decisioni pertinenti il tema della ricerca, preavvisando favorevolmente la richiesta.

3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

4. Nel caso in esame i presupposti di legge appaiono dati, posto come alla fattispecie si possa riconoscere un interesse scientifico, che questa Camera ammette quale valido motivo ai sensi dell’art. 27 CPP.

5. L’istanza è accolta. Copie anonimizzate delle decisioni individuate dal Ministero pubblico verranno trasmesse direttamente dal Ministero pubblico.

6. L’istanza va pertanto accolta nei limiti surriferiti. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli artt. 27, 39 lit. f CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati · PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria