Third Party Access to Ongoing Criminal Files
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn applicant requested access to the files of an ongoing criminal proceeding against another party, a request which the public prosecutor favored and the opposing party did not oppose, though they requested a suspension of access until they too were granted access. The court granted the request for access under the provision allowing inspection of files by any third party demonstrating a legitimate legal interest that outweighs the personal rights of those implicated in the process, finding that the applicant, in light of preliminary notifications and the tacit agreement of the accused, possessed such a legitimate interest, and ordered that access be granted after the decision became final and the accused was also granted access.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 27 cpv. 1 CPP, Art. 27 cpv. 2 CPP, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF; Third Party Access to Ongoing Criminal Files: The court granted the request for access under the provision allowing inspection of files by any third party demonstrating a legitimate legal interest that outweighs the personal rights of those implicated in the process, finding that the applicant, in light of preliminary notifications and the tacit agreement of the accused, possessed such a legitimate interest, and ordered that access be granted after the decision became final and the accused was also granted access.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe request to access the case files was granted based on this article, which governs inspection of files by third parties.
This provision was cited as a basis for dispensing with the court fee.
This provision was cited as a basis for dispensing with the court fee.
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Testo completo
Incarto n. 60.2007.429 · Lugano 4 dicembre 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 30.10/2.11.2007 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;
richiamate le osservazioni 6.11.2007 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
richiamate le osservazioni 8/9.11.2007 del patrocinatore di PI 2 con le quali comunica di non opporsi all’accoglimento dell’istanza, ma chiede di sospenderla fino al momento in cui sarà loro concesso l’accesso agli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________). In questo ambito il procuratore pubblico ha operato una segnalazione alla __________ istante in data 5.10.2007, poi precisata ulteriormente in data 22.10.2007. Conseguentemente la __________ istante ha presentato la presente richiesta.
2. Alla richiesta non si oppone il patrocinatore di PI 2, che però chiede di sospendere la stessa fino al momento in cui sia stato loro concesso l’accesso ali atti del procedimento penale.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “*Oltre i casi previsti dal presente codice,(…)*”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Al contrario non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo appare anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “*Ispezione degli atti dopo il processo*”, modificato in “*Ispezione degli atti*”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).
5. Nel presente caso, in considerazione degli elementi illustrati dal procuratore pubblico nelle sue segnalazioni del 5.10.2007 e del 22.10.2007, nonché dell’accordo di principio di PI 2 alla concessione dell’accesso agli atti, si deve concludere all’esi-stenza di un interesse giuridico legittimo a favore della __________ istante.
6. L’istanza è accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, e dopo la concessione all’accusato ed al suo patrocinatore dell’accesso agli atti, la __________ istante potrà compulsare gli atti del procedimento penale presso il Ministero pubblico.
7. Considerati gli artt. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli artt. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria