Access to Criminal Case Files Granted Over Privacy Concerns
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing a workplace accident leading to an ongoing criminal investigation by the public prosecutor, an interested party requested access to the case files to assess a potential right of recourse against responsible third parties, a request the prosecutor deferred to the court's discretion. The appellate criminal court granted the request because the applicant demonstrated a legitimate legal interest under the relevant procedural article, which outweighs the personal rights of those involved in the proceedings, thereby authorizing the inspection and copying of the case documents under the supervision of the public prosecutor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 32 LPGA, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF; Access to Criminal Case Files Granted Over Privacy Concerns: The appellate criminal court granted the request because the applicant demonstrated a legitimate legal interest under the relevant procedural article, which outweighs the personal rights of those involved in the proceedings, thereby authorizing the inspection and copying of the case documents under the supervision of the public prosecutor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe decision to grant access to the case files is explicitly based on this article in the preamble to the ruling.
This article governs the exemption from court fees and expenses, which is ordered in the final dispositive.
Testo completo
Incarto n. 60.2007.423 · Lugano 26 novembre 2007/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/29.10.2007 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione per l’accesso agli atti di un procedimento penale per valutare un eventuale regresso;
richiamato lo scritto 5/7.11.2007 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier con il quale comunica di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un incidente su un cantiere avvenuto il __________ a __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) tuttora pendente.
2. Considerato come la vittima dell’incidente abbia presentato una richiesta per prestazioni d’invalidità, con la presente istanza l’__________ istante chiede l’accesso agli atti del procedimento penale per valutare un’eventuale azione di regresso contro terzi responsabili. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
. 4. Nel presente caso, è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, come già ammesso in precedenti casi (decisione 15.12.2005, inc. __________; decisione 8.6.2006, __________ __________).
5. L’istanza è accolta. L’__________ istante potrà esaminare gli atti dell’incarto presso il Ministero pubblico: potrà estrarre copie, richiamato a loro carico il segreto d’ufficio.
6. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria