Former Defendant's Right to Indictment for Naturalization
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, who was previously accused in a finalized criminal proceeding, requested a copy of the indictment from the appellate criminal review chamber, needing it to complete documentation for a naturalization application, a request favorably pre-advised by the public prosecutor. The court granted the request, reasoning that although the procedure under the relevant article of the Criminal Procedure Code applies even after a case is closed, for former parties to a proceeding, a legitimate legal interest is presumed, and the stated purpose of naturalization constitutes such a justification, thereby outweighing any retained personal rights of those involved in the now-concluded matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, ogni altra norma applicabile; Former Defendant's Right to Indictment for Naturalization: The court granted the request, reasoning that although the procedure under the relevant article of the Criminal Procedure Code applies even after a case is closed, for former parties to a proceeding, a legitimate legal interest is presumed, and the stated purpose of naturalization constitutes such a justification, thereby outweighing any retained personal rights of those involved in the now-concluded matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe request for copies was granted based on this article, which governs the inspection of case files by third parties.
This catch-all clause was cited in the preamble to the orders.
Testo completo
Incarto n. 60.2007.385 · Lugano 12 novembre 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21.9/8.10.2007 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un decreto d’accusa a suo carico;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 5/8.10.2007, con scritto accompagnatorio del procuratore pubblico Marco Villa che preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto a suo tempo un procedimento penale a carico della qui istante (MP __________ conclusosi con decreto d’accusa 13.11.2000 (DAC __________), cresciuto in giudicato.
2. Con la presente richiesta, l’istante domanda di ricevere copia del decreto d’accusa, per completare la documentazione in vista della richiesta di naturalizzazione. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale accusata) al procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti è giustificata con riferimento alla richiesta di naturalizzazione.
6. L’istanza è accolta. Copia del decreto d’accusa è inviata in allegato alla copia della presente decisione destinata all’istante.
7. Data la particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
terzi implicati · PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria