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60.2007.382 • CRP TI 60.2007.382 Generato dall'IA

Oversight Authority Access to Criminal Records in Healthcare Investigation

Numero d'incarto 60.2007.382
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A public oversight authority, responsible for supervising healthcare professions, requested access to the records of an ongoing criminal investigation involving healthcare operators to evaluate the matter under its regulatory authority, despite one of the implicated parties requesting a delay for objections which was subsequently not filed. The court granted the request based on established jurisprudence (Art. 27 CPP) recognizing a legitimate legal interest for such oversight bodies in criminal proceedings concerning healthcare, provided that the access granted is limited to documents necessary for the authority's assessment and is conditioned upon the decision becoming final and the implicated party and their defense also being granted access to the criminal file.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 22 Lsan, Art. 23 Lsan, Art. 24 Lsan, Art. 68 cpv. 3 Lsan; Oversight Authority Access to Criminal Records in Healthcare Investigation: The court granted the request based on established jurisprudence (Art. 27 CPP) recognizing a legitimate legal interest for such oversight bodies in criminal proceedings concerning healthcare, provided that the access granted is limited to documents necessary for the authority's assessment and is conditioned upon the decision becoming final and the implicated party and their defense also being granted access to the criminal file.

Parole chiave

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principio di pubblicità inchiesta penale poteri pubblici documenti contenuti nel fascicolo casellario giudiziale accesso alla professione Istanza di ispezione degli atti

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This provision establishes the court's authority to grant access to case files in specific circumstances, forming the basis for the decision to grant the request.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the section detailing the right to appeal (Rimedio di diritto), although the decision itself does not involve an appeal filed under these articles.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section detailing the right to appeal regarding the deadline for filing an appeal.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the section detailing the grounds for appeal under the LTF.

art. 78 LTF

Cited in the section describing the general conditions for filing a criminal appeal (ricorso in materia penale).

art. 81 LTF

Cited in the section describing the standing to appeal (legittimazione a ricorrere).

art. 22 Lsan

Mentioned in the reasoning (Considerand 4) regarding the powers of the State Council (Consiglio di Stato) concerning health legislation, but not explicitly cited in the dispositive orders.

art. 23 Lsan

Mentioned in the reasoning (Considerand 4) regarding the powers of the DSS concerning health legislation, but not explicitly cited in the dispositive orders.

art. 24 Lsan

Mentioned in the reasoning (Considerand 4) regarding the powers of the Commissione di vigilanza concerning health legislation, but not explicitly cited in the dispositive orders.

art. 59 Lsan

Mentioned in the reasoning (Considerand 4) regarding the delegation of decision-making powers under health legislation, but not explicitly cited in the dispositive orders.

art. 68 cpv. 3 Lsan

Mentioned in the reasoning (Considerand 4) regarding the magistrate's evaluation under health legislation, but not explicitly cited in the dispositive orders.

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Testo completo

Incarto n. 60.2007.382 · Lugano 4 dicembre 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/5.10.2007 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale aperto nei confronti di alcuni operatori sanitari;

richiamate le osservazioni 10/11.10.2007 del patrocinatore del dr. med. PI 2 con le quali evidenzia di non avere ancora ottenuto l’accesso agli atti, di modo che chiede una proroga per presentare le osservazioni;

richiamate le osservazioni 11.10.2007 del procuratore pubblico Maria Galliani con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;

ritenuto che al patrocinatore del dr. med. PI

2 è stata concessa una proroga scadente il 2.11.2007;

considerato che nessuna ulteriore comunicazione è pervenuta a questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del dr. med. PI 2 e di altre persone, in relazione alla conduzione di una clinica diurna (inc. MP __________). Il procedimento si trova nella fase dell’istruzione formale.

2. Richiamate le competenze del __________ di vigilanza sulle professioni sanitarie e di adozione di provvedimenti necessari per la tutela della sicurezza, della salute e della personalità dei pazienti, __________ chiede di poter accedere agli atti dell’incarto per poter valutare compiutamente la fattispecie.

Il procuratore pubblico ha comunicato il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta.

Nelle proprie osservazioni, il patrocinatore del dr. med. PI 2 ha comunicato di non avere ancora avuto accesso agli atti, e quindi non è in grado di formulare osservazioni o eventuali limitazioni all’accesso agli atti. Nel termine prorogato non ha poi più presentato osservazioni.

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.*

4. Questa Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni.

*"Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio.*

*Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà"* (sentenza del 6.2.2003, inc. __________, ribadita con la sentenza __________, inc. __________).

5. La fattispecie in esame rientra nel primo dei due casi per cui una richiesta, a questa Camera, ossequia la surriferita giurisprudenza. Correttamente l’Ufficio istante l’ha perciò presentata.

6. Nel presente caso è dato un interesse giuridico legittimo, in considerazione delle competenze disciplinari e di vigilanza sulle attività sanitarie.

7. L’istanza è di principio accolta. L’incarto potrà essere visionato presso gli uffici del Ministero pubblico di __________, ma solo dopo la crescita in giudicato della presente decisione e dopo la concessione al dr. med. PI 2 ed alla sua difesa dell’accesso agli atti del procedimento. L’accesso è limitato agli atti necessari per determinare la posizione del dr. med. PI 2, e non all’intero incarto.

8. Vista la particolarità del caso ed essendo l’istante un ente pubblico, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria