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60.2007.381 • CRP TI 60.2007.381 Generato dall'IA

Supervisory Authority Access to Criminal Investigation Files for Precautionary Measures

Numero d'incarto 60.2007.381
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A supervisory authority requested access to the files of a formal criminal investigation concerning the operation of a day clinic involving an individual whose professional license had just been suspended, arguing a legitimate legal interest under Article 27 of the Criminal Procedure Code to evaluate the situation and potentially take precautionary measures against the healthcare provider. The court granted the request, reasoning that the authority's supervisory duties under health legislation established a legitimate legal interest, consistent with prior jurisprudence allowing such access, particularly when the authority must assess precautionary measures, although access would be limited to necessary documents and contingent upon the decision becoming final and the accused party also gaining access.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 22 Lsan, Art. 23 Lsan, Art. 24 Lsan, Art. 68 cpv. 3 Lsan; Supervisory Authority Access to Criminal Investigation Files for Precautionary Measures: The court granted the request, reasoning that the authority's supervisory duties under health legislation established a legitimate legal interest, consistent with prior jurisprudence allowing such access, particularly when the authority must assess precautionary measures, although access would be limited to necessary documents and contingent upon the decision becoming final and the accused party also gaining access.

Parole chiave

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atti istruttori diritto di accesso ai documenti codice di procedura penale misure cautelari vigilanza dell'autorità competente legislazione sanitaria Istanza di ispezione degli atti

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This provision was explicitly cited in the opening clause before the pronouncement and served as the basis for granting the request to access the case files.

art. 90 a 93 LTF

This provision details the types of decisions subject to appeal to the Federal Tribunal, cited in the section explaining the right of appeal (remedio di diritto).

art. 100 cpv. 1 LTF

This provision specifies the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal, cited in the section explaining the right of appeal.

art. 95 a 98 LTF

These provisions outline the grounds for appeal to the Federal Tribunal, cited in the section explaining the right of appeal.

art. 78 LTF

This provision governs the admissibility of appeals in criminal matters to the Federal Tribunal, cited in the section explaining the right of appeal.

art. 81 LTF

This provision regulates the standing to appeal (legitimation a ricorrere) to the Federal Tribunal, cited in the section explaining the right of appeal.

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Testo completo

Incarto n. 60.2007.381 · Lugano 12 novembre 2007/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/5.10.2007 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;

richiamate le osservazioni 11.10.2007 del procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali comunica il nulla osta all’accoglimento della richiesta di accesso agli atti;

richiamate le osservazioni 19/22.10.2007 del patrocinatore di PI 2, nonché lo scritto accompagnatorio di medesima data, con cui comunica di opporsi all’accoglimento della richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 e di altre persone, in relazione alla conduzione di una clinica diurna (inc. MP __________). Il procedimento si trova nella fase dell’istruzione formale.

2. Richiamate le competenze del __________ di vigilanza sulle professioni sanitarie e di adozione di provvedimenti necessari per la tutela della sicurezza, della salute e della personalità dei pazienti, __________ chiede di poter accedere agli atti dell’incarto per poter valutare compiutamente la fattispecie.

Il procuratore pubblico ha comunicato il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta.

Nelle proprie osservazioni, il patrocinatore di PI 2 si oppone all’accoglimento della richiesta di accesso agli atti. Egli menziona anzitutto il fatto che all’accusato ed alla sua difesa non sia stato concesso l’accesso agli atti. Argomentando poi che la concessione dell’accesso agli atti al __________, vista anche la mediatizzazione del procedimento, potrebbe pregiudicare i prevalenti interessi istruttori. Adduce infine che, rispetto a possibili provvedimenti cautelari adottabili dal __________, l’accoglimento dell’istanza potrebbe pregiudicare importanti interessi pubblici e privati. Ritiene che la richiesta __________ di ricevere una copia dell’intero incarto sia eccessiva. Nella lettera accompagnatoria il patrocinatore informa dell’intervenuta decisione del __________ di sospensione dell’autorizzazione di PI 2 all’esercizio della professione di infermiere.

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.*

4. Questa Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni.

*"Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio.*

*Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà"* (sentenza del 6.2.2003, inc. __________, ribadita con la sentenza __________, inc. __________).

5. La fattispecie in esame rientra nel primo dei due casi per cui una richiesta, a questa Camera, ossequia la surriferita giurisprudenza. Correttamente il __________ istante l’ha perciò presentata.

6. Nel presente caso è dato un interesse giuridico legittimo, peraltro ammesso dalle parti interessate. L’adozione in data 18.10.2007 della sospensione con effetto immediato a titolo cautelativo (punto 2 della risoluzione del __________) non fa venire meno l’esistenza dell’interesse giuridico legittimo, ritenuto che un provvedimento cautelare può essere modificato, e che l’accesso agli atti serve anche più in generale al procedimento aperto con medesima decisione (punto 1 della risoluzione del __________).

7. L’istanza è di principio accolta. L’incarto potrà essere visionato presso gli uffici del Ministero pubblico di __________, ma solo dopo la crescita in giudicato della presente decisione e dopo la concessione ad PI 2 ed alla sua difesa dell’accesso agli atti del procedimento. L’accesso è limitato agli atti necessari per determinare la posizione di PI 2, e non all’intero incarto.

8. Vista la particolarità del caso ed essendo l’istante un ente pubblico, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria