Applicant v. State (Access to Criminal Files)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, subject to three distinct criminal proceedings (two concluded, one open), sought access to the files related to these cases. The court determined it lacked jurisdiction over the open proceeding, which falls under the Public Prosecutor's authority, but that for the two closed proceedings where the applicant was a party (the accused), the procedure of Article 27 of the Criminal Procedure Code applied, which presumes a legitimate legal interest for former parties seeking inspection after case conclusion. Consequently, the requests concerning the closed files were granted due to the favorable opinions from the consulted prosecutors and the absence of contrary legal interests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, art. 64 LTF; Applicant v. State (Access to Criminal Files): The court determined it lacked jurisdiction over the open proceeding, which falls under the Public Prosecutor's authority, but that for the two closed proceedings where the applicant was a party (the accused), the procedure of Article 27 of the Criminal Procedure Code applied, which presumes a legitimate legal interest for former parties seeking inspection after case conclusion. Consequently, the requests concerning the closed files were granted due to the favorable opinions from the consulted prosecutors and the absence of contrary legal interests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was explicitly cited in the preamble to the judgment ('visto l’art. 27 CPP') and is the basis for partially granting the requests in order 1.
This article governs the power of the Criminal Appeals Chamber to grant access to case files when a legitimate legal interest prevails.
This provision (implied by 'non si prelevano tassa di giustizia e spese' and the fact that this court is a Cantonal court, typically referring to Cantonal cost laws or federal standards if applicable, but as no specific Cantonal cost law is cited and Federal law is often referenced for costs in such contexts, and considering Order 2 directly addresses costs) is not explicitly cited in the operative part, but Order 7 in the reasoning section states that no judicial fees or costs are levied, which is confirmed by Order 2. However, since the explicit citation only points to 'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile', and no specific cost provision is named in the *pronuncia*, only 'art. 27 CPP' is explicitly confirmed as used in the final orders.
Testo completo
Incarto n. 60.2007.380 · Lugano 12 novembre 2007/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sulle istanze 13.9/8.10.2007 presentate da
IS 1
tendenti ad ottenere l’accesso a diversi incarti nei quali è stato coinvolto;
premesso che i tre scritti 13.9.2007, 20.9.2007 e 30.9.2007 inviati al Ministero pubblico sono stati trasmessi per competenza a questa Camera in data 4/8.10.2007, dopo aver identificato i diversi incarti;
richiamate le osservazioni 11/12.10.2007 del procuratore pubblico Nicola Respini, con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
richiamate le osservazioni 15.10.2007 del procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
richiamate le osservazioni 15/16.10.2007 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, con le quali comunica di non avere obbiezioni all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico del qui istante risultano esserci sostanzialmente tre differenti procedimenti penali.
Il primo, sfociato nel decreto d’accusa 3.4.2003 (DA __________) per lesioni semplici, riferito a fatti avvenuti a __________ il 10.3.2002, ha portato a due sentenze della Pretura penale: la prima (nelle forme contumaciali) del 22.7.2003 (inc. __________) e la seconda del 17.6.2004 (inc. __________).
Il secondo procedimento, per falsità in documenti, è sfociato nel decreto d’accusa 30.11.2006 (DA __________) e nella successiva sentenza della Pretura penale del 21.8.2007 (inc. __________).
Il terzo procedimento è tuttora aperto presso il Ministero pubblico (inc. MP __________).
2. Con le tre richieste scritte, l’istante chiede di avere accesso agli atti dei procedimenti che lo riguardano o che l’hanno riguardato. I due procuratori pubblici ed il sostituto procuratore pubblico consultati hanno preavvisato favorevolmente la richiesta.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Nel presente caso, occorre distinguere tra i due procedimenti chiusi, e quello tuttora aperto.
Per quest’ultimo, la Camera dei ricorsi penali non ha la competenza di decidere l’accesso agli atti: in base al CPP, competente è il procuratore pubblico, e contro la sua eventuale decisione è dato ricorso al giudice dell’istruzione e dell’arresto (Giar). Per i due procedimenti nel frattempo chiusi, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato), si deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare a questa Camera l’esistenza di un interesse giuridico legittimo. Infatti, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per le ex parti, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti dei procedimenti conclusi può essere pacificamente accolta, sia per le posizioni favorevoli assunte dai procuratori pubblici consultati, sia per mancanza di interessi giuridici contrari.
6. Le istanze sono accolte. L’accesso agli atti dei due procedimenti conclusi potrà avvenire presso la Pretura penale a Bellinzona, senza attendere la crescita in giudicato della presente decisione.
7. Data la particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Le istanze sono parzialmente accolte ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria