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60.2007.372 • CRP TI 60.2007.372 Generato dall'IA

Administrative Office Access to Criminal Investigation Records for Supervisory Purposes

Numero d'incarto 60.2007.372
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An administrative office sought access to the records of an ongoing criminal investigation concerning a healthcare professional, necessary for fulfilling its supervisory duties regarding potential precautionary measures against the professional, while the professional's defense opposed the request as premature, arguing access should wait until the investigation concludes and the accused gains access. The reviewing chamber ruled that the administrative office possessed a legitimate legal interest under the applicable code provision, noting this case fit a recognized exception where such supervisory needs warrant access; therefore, the request was granted immediately after the decision becomes final and the accused obtains access, rejecting the argument that access must be delayed until the investigation's end because the two processes can proceed in parallel.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 22 Lsan, Art. 23 Lsan, Art. 24 Lsan, Art. 68 cpv. 3 Lsan; Administrative Office Access to Criminal Investigation Records for Supervisory Purposes: The reviewing chamber ruled that the administrative office possessed a legitimate legal interest under the applicable code provision, noting this case fit a recognized exception where such supervisory needs warrant access; therefore, the request was granted immediately after the decision becomes final and the accused obtains access, rejecting the argument that access must be delayed until the investigation's end because the two processes can proceed in parallel.

Parole chiave

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inchiesta amministrativa diritto di visita decisione incidentale casellario giudiziale perquisizione di carte e registrazioni istruzione giudiziaria Istanza di ispezione degli atti

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This provision was the basis cited for granting the inspection of the criminal file records.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the section detailing the right of appeal against final and interlocutory decisions.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section detailing the time limit for filing an appeal.

art. 95 a 98 LTF

Cited as the grounds under which an appeal can be lodged.

art. 78 LTF

Cited as the procedural basis for filing a criminal appeal to the Federal Tribunal.

art. 81 LTF

Cited to define the active legitimacy to appeal.

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Testo completo

Incarto n. 60.2007.372 · Lugano 26 novembre 2007/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 1/2.10.2007 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale aperto nei confronti di un __________;

richiamate le osservazioni 3/4.10.2007 del procuratore pubblico PI 1 con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamate le osservazioni 5/8.10.2007 del patrocinatore del dr. PI 2 con le quali si oppone all’accoglimento della richiesta in quanto prematura;

preso atto dello scritto di replica e di precisazione del 15/16.10.2007 dell’Ufficio istante;

preso atto del successivo scritto 17/18.10.2007 del patrocinatore del dr. PI 2 con il quale si riconferma nelle precedenti conclusioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del dr. PI 1 (inc. MP __________). L’Ufficio qui istante è stato informato dal __________ dell’avvenuta apertura dell’inchiesta.

2. Conseguentemente, l’Ufficio istante, per conto del __________, chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale in relazione alla sospensione cautelare del __________ dalla professione sanitaria.

Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre il patrocinatore del dr. PI 1 chiede di posticipare l’accesso agli atti alla fine dell’inchiesta, in ogni caso successivamente alla concessione dell’accesso agli atti del procedimento da parte del procuratore pubblico all’accusato ed alla difesa.

3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

4. Questa Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni.

*"Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio.*

*Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà"* (sentenza del 6.2.2003, inc. __________, ribadita con la sentenza __________, inc. __________).

5. La fattispecie in esame rientra nel primo dei due casi per cui una richiesta, a questa Camera, ossequia la surriferita giurisprudenza. Correttamente il __________ istante l’ha perciò presentata.

6. L’istanza è di principio accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, e dopo la concessione dell’accesso agli atti dell’incarto penale a favore dell’accusato e della sua difesa, l’Ufficio istante potrà compulsare gli atti del procedimento penale ed estrarre copie degli stessi presso il Ministero pubblico di __________, limitatamente a quelli pertinenti alle proprie incombenze.

Non si giustifica al contrario di attendere la fine dell’istruttoria e l’emissione dell’atto d’accusa o dell’atto di abbandono per concedere solo successivamente l’accesso agli atti all’Ufficio istante, in quanto le due procedure possono, se del caso, proseguire in modo parallelo.

7. Considerata la funzione pubblica dell’Ufficio istante, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria