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60.2007.37 • CRP TI 60.2007.37 Generato dall'IA

Disciplinary Proceeding Disclosure of Prior Court Documents

Numero d'incarto 60.2007.37
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party in a disciplinary proceeding initiated based on a quoted phrase in a prior appellate court sentence from 2004 requested copies of that sentence and a mentioned 2002 hearing transcript, a request joined by another party, and the court granted the access, reasoning that the applicant demonstrated a legitimate legal interest justifying disclosure under the relevant procedural article, which outweighs personal rights, and further ordered the provision of an additional relevant informational report referenced in the sentence, sending the documents as attachments to the decision.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP; Disciplinary Proceeding Disclosure of Prior Court Documents: Questa Camera ha emanato una sentenza in data 8.10.2004 (inc. __________) nel quadro di un’istanza di promozione dell’accusa contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico in data 23.6.2003 (NLP __________). Nella motivazione della sentenza di questa Camera, al punto 4.2. pagina 10, è riportata la frase menzionata dal __________ nella propria istanza, e sulla base della quale ha aperto un procedimento disciplinare. Da qui la presente richiesta di ricevere copia integrale della sentenza 8.10.2004 e del verbale 28.8.2002.

Parole chiave

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accesso ai documenti decisioni incidentali audizione delle parti diritto disciplinare condotta precedente obbligo legale d'informazione Istanza di ispezione degli atti. Polizia Cantonale quale istante

Disposizioni normative citate

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Art. 27 CPP
This article was explicitly cited in the preamble to the final orders ('visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile').
Art. 8 vCPP
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This article provided the legal basis for granting the request to inspect the acts and extract copies.

art. 27 CPP

This article was explicitly cited in the preamble to the final orders ('visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile').

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Testo completo

Incarto n. 60.2007.37 · Lugano 27 febbraio 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 25/29.1.2007 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere copia di una sentenza di questa Camera e di un verbale ivi menzionato;

richiamate le osservazioni 31.1/1.2.2007 del patrocinatore di PI 2, con le quali aderisce alla richiesta di accesso agli atti, chiedendo al contempo che analoga facoltà sia concessa anche al suo assistito;

richiamato il preavviso favorevole del procuratore generale PI 1 del 6.2.2007;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Questa Camera ha emanato una sentenza in data 8.10.2004 (inc. __________) nel quadro di un’istanza di promozione dell’accusa contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico in data 23.6.2003 (NLP __________). Nella motivazione della sentenza di questa Camera, al punto 4.2. pagina 10, è riportata la frase menzionata dal __________ nella propria istanza, e sulla base della quale ha aperto un procedimento disciplinare. Da qui la presente richiesta di ricevere copia integrale della sentenza 8.10.2004 e del verbale 28.8.2002.

2. Alla richiesta hanno aderito sia il procuratore generale, sia il patrocinatore di PI 2, chiedendo di ricevere la medesima documentazione.

3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*.”

4. Nel presente caso, è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo a favore del __________ ad esaminare i documenti richiesti, e ciò in relazione al procedimento disciplinare aperto a seguito dei medesimi. Nel dettaglio della richiesta due precisazioni si impongono nel presente caso.

Se il __________ già dispone di una copia della sentenza 8.10.2004 di questa Camera, mal si comprende la richiesta di una *“copia integrale”*, non esistendo una copia abbreviata o parziale. Per quanto riguarda gli atti istruttori richiesti, il passaggio della sentenza, ed il relativo apprezzamento, fanno riferimento non solo al verbale del 28.8.2002 (AI 7) ma anche ad un rapporto informativo del 31.10.2001 (cfr. AI 2, allegato al verbale 17.6.2002), e più in generale anche agli altri riscontri indicati nella sentenza. Per questo motivo, l’accesso agli atti è ammesso non solo per il verbale del 28.8.2002, ma anche per il rapporto informativo del 31.10.2001.

5. Come richiesto, gli atti saranno inviati in allegato alla copia della presente decisione inviata al __________, così come in allegato alla copia inviata al patrocinatore di PI 2.

6. L’istanza è accolta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria