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60.2007.360 • CRP TI 60.2007.360 Generato dall'IA

Governing Body Access to Dismissed Criminal Investigation Records

Numero d'incarto 60.2007.360
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A professional governing body sought access to the records of a criminal investigation concerning the financing of real estate development using client funds, which had concluded with a dismissal order, while one of the implicated professionals opposed indiscriminate access, though consenting to release of the dismissal order itself. The court granted the request partially, affirming the applicant's legitimate legal interest in the proceedings related to its oversight duties, but limited the access to the text of the dismissal order, deeming it sufficiently detailed and balancing the applicant's need against the personal rights, professional secrecy, and tax secrecy invoked by the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF, art. 90 a 93 LTF; Governing Body Access to Dismissed Criminal Investigation Records: The court granted the request partially, affirming the applicant's legitimate legal interest in the proceedings related to its oversight duties, but limited the access to the text of the dismissal order, deeming it sufficiently detailed and balancing the applicant's need against the personal rights, professional secrecy, and tax secrecy invoked by the opposing party.

Parole chiave

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inchiesta penale diritto di visita procedure connesse accesso parziale perquisizione di carte e registrazioni casellario giudiziale Istanza di ispezione degli atti

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This article was explicitly cited as the basis for granting the partial access request in the dispositive preamble and is the substantive rule governing the decision.

art. 90 a 93 LTF

These articles govern the admissibility of appeals against final and partial decisions, cited in the section detailing the right of appeal.

art. 100 cpv. 1 LTF

This article specifies the deadline for filing an appeal, cited in the section detailing the right of appeal.

art. 95 a 98 LTF

These articles list the grounds for appeal to the Federal Tribunal, cited in the section detailing the right of appeal.

art. 78 LTF

This article establishes the type of appeal possible against this decision (appeal in criminal matters), cited in the section detailing the right of appeal.

art. 81 LTF

This article governs the standing to appeal, cited in the section detailing the right of appeal.

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Testo completo

Incarto n. 60.2007.360 · Lugano 12 novembre 2007/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 25.9.2007 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale;

richiamate le osservazioni 26/27.9.2007 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;

richiamate le osservazioni 3/8.10.2007 del notaio interessato, con le quali comunica di opporsi ad un accesso agli atti indiscriminato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito di alcune notizie apparse sulla stampa, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) nei confronti dei coniugi, avvocati e notai, PI 3 e PI 2 in relazione al finanziamento dell’acquisto e dell’edificazione di un fondo immobiliare utilizzando fondi depositati sul conto clienti. Il procedimento si è concluso con il decreto di non luogo a procedere 5.4.2007 (__________).

2. Il Consiglio istante chiede l’accesso agli atti del procedimento.

Il procuratore pubblico ha dato il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta. PI 3 PI

2 si oppone ad un accesso agli atti del procedimento indiscriminato, mentre concorda con la trasmissione di una copia del testo del decreto di non luogo a procedere, in quanto sufficientemente chiaro e dettagliato. Richiama pure la decisione della Commissione di disciplina dell’ordine degli avvocati relativa al marito, dalla quale risulterebbe la sua estraneità alla vicenda. Un accesso agli atti più ampio non sarebbe, a suo dire, giustificato, ma sarebbe contrario alla proporzionalità ed al dovere di discrezione, al segreto professionale ed al segreto fiscale.

3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

4. Pacifica e non contestata è l’esistenza di un interesse giuridico legittimo del Consiglio istante a conoscere l’esito ed i fatti rilevanti del procedimento, in relazione alle incombenze che gli competono.

5. L’istanza è accolta, ma solo parzialmente, ritenuto che – come indicato in modo convergente dalle parti – il testo del decreto di non luogo a procedere 5.4.2007 (NLP __________) è adeguatamente motivato ed espone i fatti e le risultanze del procedimento. Il testo del decreto di non luogo a procedere sarà trasmesso al Consiglio istante dopo la crescita in giudicato della presente decisone.

Qualora per le proprie incombenze il Consiglio istante necessitasse di altri atti, dovrà rinnovare la richiesta dettagliando ulteriormente la stessa.

6. In considerazione dei motivi a fondamento dell’istanza, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria