Litigant's Recusal Request Denied Due to Prior Adverse Rulings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual facing criminal charges for defamation, libel, and other offenses sought to recuse the President of the appellate panel, alleging bias because the President had previously dismissed approximately ten of the individual's appeals. The court rejected the recusal request, holding that while bias must be based on objective circumstances creating a risk of partiality, a judge cannot be recused simply because they ruled unfavorably against the same party in prior, unrelated proceedings; the litigant must demonstrate concrete reasons for suspicion, and adverse procedural decisions alone do not satisfy this threshold. Furthermore, the filing itself was deemed inadmissible to the extent it was not submitted in Italian, the canton's official language.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 44 cpv. 1 CPP, Art. 46 cpv. 1 CPP, Art. 43 cpv. 1 CPP, Art. 43 cpv. 2 CPP, Art. 44 cpv. 2 CPP, Art. 30 cpv. 1 Cost; Litigant's Recusal Request Denied Due to Prior Adverse Rulings: The court rejected the recusal request, holding that while bias must be based on objective circumstances creating a risk of partiality, a judge cannot be recused simply because they ruled unfavorably against the same party in prior, unrelated proceedings; the litigant must demonstrate concrete reasons for suspicion, and adverse procedural decisions alone do not satisfy this threshold. Furthermore, the filing itself was deemed inadmissible to the extent it was not submitted in Italian, the canton's official language.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles govern the substance of the recusal request, which the court rejected in order 1.
This provision was cited in the preamble to the decision concerning the rejection of the request.
This article is cited in order 3 to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
This article is cited in order 3 regarding the deadline for filing an appeal.
This article is cited in order 3 to specify who is entitled to appeal.
This article governs the imposition of court costs on the unsuccessful appellant in order 2.
Testo completo
Incarto n. 60.2007.358 · Lugano 14 novembre 2007/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, ricusato)
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di ricusa 22/24.9.2007 presentata da
IS 1, , nei confronti del presidente della __________, giudice __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decisione 24.8.2007 il procuratore pubblico PI 1 ha promosso l’accusa nei
confronti di IS 1 per titolo di ingiuria, diffamazione, calunnia [inc. MP __________ (querela penale di __________, __________)], lesioni gravi sub. semplici e vie di
fatto [inc. MP __________ (denuncia/querela penale di __________, __________)], citando il qui istante a comparire presso gli uffici del Ministero pubblico il 5.9.2007 per essere interrogato come accusato nell’ambito dei predetti procedimenti penali;
che IS 1 – con scritto, in lingua tedesca, 29/31.8.2007 indirizzato al magistrato inquirente
– ha chiesto la nomina di un difensore d’ufficio e l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, ha ricusato il procuratore pubblico per parzialità, ha menzionato un suo esposto penale contro __________ ed ha esatto l’uso della lingua tedesca davanti al Ministero pubblico;
che il 7/10.9.2007 il magistrato inquirente ha trasmesso, per competenza, il predetto scritto a questa Camera, chiamata a pronunciarsi giusta l’art. 44 cpv. 1 CPP sull’istanza di ricusa (inc. __________);
che con ordinanza 11.9.2007 il presidente della Camera dei ricorsi penali, giudice Mauro Mini, ha assegnato al qui istante un termine di cinque giorni per motivare la ricusa del procuratore pubblico, indicando che la motivazione avrebbe dovuto essere presentata in lingua italiana, idioma ufficiale del Cantone Ticino;
che con scritto 22/24.9.2007 IS 1 – con riferimento all’ordinanza – ha indicato che “*Ich bedauere hnen mitzuteillen, das der Präsident Herr Dr. jur.* *Mini auch befangen ist, da er mir zirka, 10 Beförderungsklgen abgewiesen hat. Somit kann nur ein unendeltlicher Rechtsanwalt Ihr oben genanntes Schreiben beantworten*”;
che questa Camera, il 27.9.2007, ha trasmesso il citato scritto – unitamente a quello di data 29/31.8.2007 – al giudice dell'istruzione e dell'arresto, competente a decidere in prima istanza in materia di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria;
che con decisione 10.10.2007 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin ha dichiarato irricevibile rispettivamente respinto nel merito la domanda (inc. GIAR __________), giudizio che non è stato impugnato;
che ogni giudice o procuratore pubblico può essere ricusato – nel termine di cinque giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa (art. 46 cpv. 1 CPP) – quando vi sia ragionevole motivo per dubitare della sua imparzialità nel procedimento o quando ometta di notificare la sua esclusione (art. 43 cpv. 1 CPP);
che il
diritto di ricusa spetta alla parte civile e all’accusato e, se concerne i giudici, anche al procuratore pubblico (art. 43 cpv. 2 CPP);
che nella domanda vanno indicati i motivi di ricusa e le prove (art. 44 cpv. 2 CPP);
che lo scopo del diritto di ricusa – e dell'obbligo di esclusione – è quello di vietare l'influsso sul giudizio di circostanze estranee al processo che potrebbero privare la decisione della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte: a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere non può essere riconosciuta la qualità di "*giusto mediatore*" (decisione TF 1B_60/2007 del 21.9.2007; decisione TF 12.7.2000 in re A., pubblicata in REP. 2000 n. 3; decisione 9.10.1998 di questa Camera in re I., pubblicata in REP. 1998 n. 97; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 376 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 30 n. 1 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 115 ss.);
che il
diritto ad un giudice indipendente ed imparziale è regolato dall’art. 30 cpv. 1 Cost. (art. 58 vCost.), rispettivamente – se trattasi di un’autorità di istruzione o di accusa – dall’art. 29 cpv. 1 Cost., il cui contenuto corrisponde comunque a quello dell’art. 30 cpv. 1 Cost. (decisione TF 1P.813/2006 del 13.3.2007);
che – secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale – per accogliere una domanda di ricusa non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto, bastando circostanze obiettivamente idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità (decisione TF 1B_60/2007 del 21.9.2007;
R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 30 n. 2);
che occorre tuttavia pur sempre un certo grado di pericolo e di rischio, che l’istante deve dimostrare: la ricusazione è e deve in ogni caso rimanere un mezzo di carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14);
che, come esposto, IS 1 taccia il giudice __________ di parzialità per avere respinto (circa dieci) gravami da lui presentati;
che nondimeno un giudice non può essere ricusato per il semplice motivo che, in un procedimento anteriore, ha deciso a sfavore dell’attuale istante/ricorrente (DTF 114 Ia 278);
che quindi il fatto che la Camera dei ricorsi penali, presieduta dal giudice di cui postula la ricusa, non abbia accolto, in altri procedimenti, le impugnative interposte dal qui istante non può manifestamente costituire motivo di ricusa per presunta parzialità;
che il sospetto di parzialità deve infatti essere confortato da elementi concreti e nascere da ragioni gravi, atti a creare una situazione di incapacità soggettiva del giudice ad occuparsi in modo equanime e sereno della vicenda processuale;
che l’Alta Corte nega ai provvedimenti procedurali, pur con effetti contrari agli interessi dell'istante, l'idoneità a fondare il dubbio oggettivo della prevenzione e della parzialità del magistrato nei suoi confronti;
che rientra invero nelle funzioni del magistrato decidere questioni controverse e delicate e i provvedimenti presi nell'ambito del normale svolgimento del suo ufficio non permettono da sé soli di concludere per una sua parzialità, nemmeno quando essi si rivelino errati (decisione TF 1B_60/2007 del 21.9.2007);
che pretesi sbagli possono e devono essere contestati seguendo il normale corso di impugnazione (DTF 116 Ia 14), come del resto l'istante ha fatto – senza successo – davanti al Tribunale federale [decisioni TF __________ del 12.8.2007 (decisione CRP 6.2.2007, inc. __________), __________ del 12.8.2007 (decisione CRP 6.2.2007, inc. __________), __________ del 12.8.2007 (decisione CRP 6.2.2007, inc. __________), __________ del 12.8.2007 (decisione CRP 6.2.2007, inc. __________), __________ del 20.9.2005 (decisione CRP 7.7.2005, inc. __________), __________ del 20.9.2005 (decisione CRP 7.7.2005, inc. __________), __________ del 20.9.2005 (decisione CRP 7.7.2005, inc. __________) e __________ del 20.9.2005 (decisione CRP 7.7.2005, inc. __________)];
che la semplice affermazione di parzialità fondata su sentimenti soggettivi di una parte non è sufficiente per fondare una *legittima suspicione*: le apprensioni soggettive dell’interessato devono infatti essere oggettivamente giustificate (decisione TF 1B_60/2007 del 21.9.2007);
che il gravame
– per quanto ricevibile [non essendo stato presentato in lingua italiana, idioma ufficiale del Cantone Ticino (cfr. al proposito le considerazioni di cui alla decisione 10.10.2007 del giudice dell’istruzione e dell’arresto (inc. GIAR __________)] – è respinto, con tassa di giustizia e spese a carico dell’istante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 43 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza, per quanto ricevibile, è respinta.
2. La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro la presente decisione è dato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale (art.
92 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
terzi implicati · PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La segretaria