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60.2007.356 • CRP TI 60.2007.356 Generato dall'IA

Access to Criminal Case Files vs. Minor's Right to Privacy

Numero d'incarto 60.2007.356
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual, following the dismissal of a criminal proceeding against them, sought copies of the case files, but the request was opposed by the legal representative of a minor involved, arguing for the protection of the minor's intimate and private sphere, which itself was situated within a parental conflict context. The reviewing court determined that while the former defendant had a presumed legitimate legal interest in accessing the documents following the termination of proceedings, this interest had to be balanced against the superior right to privacy of the involved minor, leading to a partial granting of the request, limited only to specific reports and records that did not pertain to the minor's intimate life.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF, art. 90 a 93 LTF; Access to Criminal Case Files vs. Minor's Right to Privacy: The reviewing court determined that while the former defendant had a presumed legitimate legal interest in accessing the documents following the termination of proceedings, this interest had to be balanced against the superior right to privacy of the involved minor, leading to a partial granting of the request, limited only to specific reports and records that did not pertain to the minor's intimate life.

Parole chiave

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diritto di accesso ai documenti atti penali protezione della vita privata stralcio del procedimento procedura direttrice protezione dalla disdetta Istanza di ispezione degli atti. indagato quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This article governs the criteria for granting inspection of case files, which is the basis for the partial granting of the request in order 1.

art. 78 LTF

This article informs the parties of the availability of an appeal in criminal matters to the Federal Tribunal against the decision.

art. 81 LTF

This article outlines the standing to appeal to the Federal Tribunal, cited in the appeal remedies section.

art. 90 a 93 LTF

These articles specify the types of decisions against which an appeal to the Federal Tribunal may be lodged, cited in the appeal remedies section.

art. 95 a 98 LTF

These articles specify the grounds for appeal to the Federal Tribunal, cited in the appeal remedies section.

art. 100 cpv. 1 LTF

This article sets the deadline for lodging an appeal with the Federal Tribunal, cited in the appeal remedies section.

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Testo completo

Incarto n. 60.2007.356 · Lugano 12 novembre 2007/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/21.9.2007 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia di parte degli atti di un procedimento penale a suo carico conclusosi con un decreto di non luogo a procedere;

premesso che la richiesta è stata presentata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in quanto il decreto di non luogo procedere era nel frattempo cresciuto in giudicato;

richiamate le osservazioni 3/4.10.2007 presentate dal patrocinatore del minore __________, con le quali chiede di negare l’accesso agli atti, e subordinatamente di limitarlo a quegli atti che non attengano alla sfera intima e privata di __________ e della di lui madre;

richiamate le osservazioni 4/5.10.2007 del procuratore pubblico, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera evidenziando comunque che occorre operare una ponderazione degli interessi in gioco;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito di una segnalazione da parte di un’autorità tutoria, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del qui istante (MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere emanato il 20.8.2007 (NLP __________).

2. Dopo l’emanazione di quest’ultimo, in data 7/10.9.2007, il qui istante ha chiesto di visionare gli atti del procedimento. Questo gli è stato consentito il 14.9.2007: in tale occasione, l’istante ha chiesto di poter ottenere copia di una serie di atti, indicati nell’apposito formulario del Ministero pubblico per la richiesta di rilascio di fotocopie.

3. Alla richiesta si oppone fermamente il patrocinatore di T. K., adducendo in sostanza che debba in una simile situazione prevalere l’interesse alla protezione della sfera privata ed intima del minore. Subordinatamente, acconsente all’accoglimento solo parziale della richiesta, limitatamente a quegli atti che non contengono informazioni sulla sfera intima e privata. Il procuratore pubblico si rimette al giudizio di questa Camera, evidenziando la necessità di ponderare gli interessi in gioco.

4. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

5. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale indagato) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

6. Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti appare a prima vista giustificata, considerato anche che l’emanazione del decreto di non luogo a procedere non è stata preceduta da un deposito atti. Occorre però contemperare l’interesse dell’istante con quello del figlio minorenne, che in una situazione del genere è certamente prevalente, e occorre considerare che la vicenda penale si inserisce in una situazione conflittuale tra due genitori.

7. L’istanza può essere solo parzialmente accolta. Possono essere trasmessi all’istante l’AI

24 (suo verbale), l’AI 26 (rapporto di costatazione), l’AI 37 (rapporto di costatazione), nonché le prime 8 pagine del rapporto di polizia (AI 38). Per gli altri atti richiesti, l’interesse del figlio minorenne è prevalente ed esclude l’estrazione di fotocopie. Le copie dei surriferiti atti potranno essere consegnate dopo la crescita in giudicato della presente decisione.

8. Data la particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e le spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria