Former Civil Party Access to Criminal File for Enforcement Purposes
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, previously a civil party in a concluded criminal proceeding that resulted in a conviction and a damage award now subject to an execution failure, sought authorization to examine the criminal case file, specifically to investigate the convicted person's economic status relevant to a potential revocation action concerning a real estate transfer. The court granted the request, reasoning that under the relevant procedural code, a former party to a concluded proceeding is presumed to have a legitimate legal interest in inspecting the case files, and this presumption was reinforced by the request's direct connection to civil and enforcement proceedings aimed at securing the compensation awarded, thereby establishing a legitimate interest that overcame privacy rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP; Former Civil Party Access to Criminal File for Enforcement Purposes: The court granted the request, reasoning that under the relevant procedural code, a former party to a concluded proceeding is presumed to have a legitimate legal interest in inspecting the case files, and this presumption was reinforced by the request's direct connection to civil and enforcement proceedings aimed at securing the compensation awarded, thereby establishing a legitimate interest that overcame privacy rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the basis for granting the request to examine the criminal proceedings files.
This provision was cited in the preamble of the ruling immediately before the operative part.
Testo completo
Incarto n. 60.2007.34 · Lugano 27 febbraio 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/25.1.2007 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti del procedimento penale a carico di PI 1, nel quale egli era parte civile;
richiamato lo scritto 31.1.2007 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, con il quale si rimette al giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 6/7.2.2007 di PI 1, con le quali espone il proprio punto di vista;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. L’allora procura pubblica sottocenerina aveva aperto un procedimento penale a carico di PI 1 conclusosi con il giudizio di condanna 15.1.1991 (inc. n.__________) da parte della Corte delle assise correzionali per titolo di mancato omicidio intenzionale. La medesima Corte aveva condannato civilmente PI 1 a versare, in via provvisoria, un importo di CHF 5'000.-- all’allora parte civile qui istante. Con successivo giudizio civile, della Pretura prima, della seconda Camera civile del Tribunale d’appello poi (__________), PI 1 è stato condannato a versare al qui istante un importo di CHF 43'603.40 oltre interessi a decorrere dal 17.12.1991. L’esecuzione n. __________ dell’UEF di __________ relativa a queste pretese, è sfociata nell’attestato di carenza beni 11.1.2006 (ACB __________).
2. In relazione ad una possibile azione revocatoria riferita alle cessione di un immobile, l’istante, creditore ed a suo tempo parte civile, chiede di poter esaminare gli atti dell’incarto penale, interessato in particolare a quelli pertinenti la situazione economica di PI 1 al momento del procedimento, che corrisponderebbe anche al momento dell’atto revocabile. Il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera, mentre PI 1 ha esposto il suo punto di vista sui fatti.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*.”
4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale parte civile) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nella fattispecie la richiesta di accesso agli atti va accolta non soltanto perché non ci sono fatti per rovesciare la presunzione di interesse, ma anche perché la richiesta dell’allora parte civile è fatta in relazione ai procedimenti civili ed esecutivi strettamente connessi con il giudizio penale, in vista del risarcimento riconosciuto dalle autorità penali e civili. È quindi dato un interesse giuridico legittimo.
6. L’istanza è accolta. Il patrocinatore della parte istante potrà esaminare gli atti del procedimento presso il Tribunale penale cantonale (che ci legge in copia) ed estrarre eventuali atti utili al fine legittimo perseguito.
7. Considerata la particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria