Governing Body Access to Criminal Case Files for Disciplinary Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA governing body initiated a disciplinary procedure against a public official following irregularities reported to the public prosecutor, who subsequently opened a criminal proceeding involving police reports and an interrogation of the suspect; the governing body then requested access to the case files for the criminal proceeding, and the appellate criminal court granted the request, reasoning that the governing body had a legitimate legal interest in accessing the files, as explicitly supported by preparatory legislative work, which outweighs the personal rights of those involved in the process, provided access is arranged with the public prosecutor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF, art. 90 a 93 LTF; Governing Body Access to Criminal Case Files for Disciplinary Proceedings: 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for granting the request to access the files in the preamble to the decision, and implicitly confirmed by the decision in order 1.
Cited in the section detailing the right of appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the time limit for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited listing the grounds for an appeal to the Federal Tribunal.
Cited as the legal basis for the admissibility of the criminal appeal to the Federal Tribunal.
Cited to specify the rules governing the standing to appeal to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 60.2007.311 · Lugano 12 novembre 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/20.8.2007 presentata dalla
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale relativo ad un pubblico funzionario;
richiamate le osservazioni 22.8.2007 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, con le quali qualifica la richiesta prematura;
richiamato il successivo scambio di corrispondenza tra questa Camera (scritto del 2.10.2007) ed il procuratore pubblico (scritto del 16.10.2007);
ritenuto che l’incarto è stato inviato dal procuratore pubblico in data 2.11.2007;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con scritto __________ il Consiglio di Stato (CdS) ha segnalato al Ministero pubblico alcune irregolarità nella procedura di rimborso delle tasse di __________ presso la __________. Il medesimo giorno il CdS ha aperto una procedura disciplinare, affidata alla __________ qui istante (risoluzione n. __________). Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento (inc. __________) nel quadro del quale è stato allestito un rapporto di polizia ed il procuratore pubblico ha proceduto all’interrogatorio del funzionario sospettato.
2. Con la presente istanza, e con riferimento all’inchiesta disciplinare surriferita, la __________ chiede di poter accedere agli atti. Nessuno si è opposto a tale richiesta.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Nel presente caso, l’istanza va accolta in quanto è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo della __________ richiedente, come espressamente previsto per casi simili nei lavori legislativi preparatori (Rapporto della speciale commissione del parlamento dell’8.11.1994, p. 19).
5. L’istanza è accolta. La __________ istante si metterà in contatto con il Ministero pubblico per esaminare gli atti presso la sede di quest'ultimo.
6. Considerate le particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2.Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria