Institution Access to Criminal Files for Recourse Action Upheld Over Physician Objection
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn institution sought access to the files of a criminal proceeding concerning a patient's death, which had triggered the payment of a disability annuity by the institution, to investigate potential recourse actions against responsible third parties, facing opposition from the attorney of one of the involved physicians who argued the investigation was still in preliminary stages and his client's liability was contested. The appellate court granted access, reasoning that the institution possessed a legitimate and legally grounded interest under relevant statute, which prevailed over the physician's asserted interests, noting that the preliminary stage of the investigation was typical for complex medical error inquiries and that the physician's denial of responsibility was irrelevant to the standing to request access.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 72 LPGA, Art. 32 LPGA, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF; Institution Access to Criminal Files for Recourse Action Upheld Over Physician Objection: The appellate court granted access, reasoning that the institution possessed a legitimate and legally grounded interest under relevant statute, which prevailed over the physician's asserted interests, noting that the preliminary stage of the investigation was typical for complex medical error inquiries and that the physician's denial of responsibility was irrelevant to the standing to request access.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the applicable provision governing the decision to grant access to case files.
Cited in relation to the decision not to levy judicial fees and costs.
Testo completo
Incarto n. 60.2007.288 · Lugano 3 ottobre 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.7.2007 presentata dall’
IS 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale in relazione al decesso di un assicurato;
richiamato lo scritto 14/17.8.2007 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, con il quale comunica di non formulare osservazioni e di rimettersi al prudente criterio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 24/27.8.2007 del patrocinatore del dr. med. PI 2, con le quali comunica di opporsi all’accesso agli atti;
ritenuto che il dr. med. PI 3 ed il dr. med. PI 4, interpellati, non hanno preso posizione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito del decesso di un paziente presso una clinica __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) con riferimento ai reati degli art. 117 e 125 cpv. 2 CP. Il procedimento si trova ancora allo stadio delle informazioni preliminari, ma ha già comportato un’intensa attività di accertamento, con l’audizione di diverse persone e l’elaborazione di una perizia e la sua delucidazione.
2. Con la presente procedura, l’istituto istante chiede di poter avere accesso agli atti, considerato come a seguito del decesso eroga una rendita, ed intende esaminare la possibilità di eventuali azioni di regresso contro terzi responsabili. Il sostituto procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera, mentre il patrocinatore del dr. med. PI 2 si è opposto all’accoglimento dell’istanza, adducendo che il procedimento si trova ancora allo stadio delle informazioni preliminari e che la responsabilità del suo patrocinato è contestata.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Nel presente caso la richiesta d’accesso agli atti è legata alla verifica dei presupposti per un’eventuale azione di regresso verso terzi, ex art. 72 LPGA, da parte dell’istituto istante in relazione al decesso del paziente, considerata la rendita che è stata erogata a seguito dell’evento fatale.
Il patrocinatore del dr. med. PI 2 si oppone, adducendo che il procedimento si trova ancora allo stadio delle informazioni preliminari e che la responsabilità del suo assistito è contestata.
L’interesse dell’istituto istante è certamente legittimo e giuridicamente fondato sull’art.
72 LPGA. È anche prevalente rispetto a quello del medico opponente, con riferimento agli argomenti addotti. Se il procedimento è ancora allo stadio delle informazioni preliminari è unicamente in considerazione del tipo di inchiesta (su errori medici), nella quale, data la delicatezza dei temi e l’aspetto particolarmente tecnico, si posticipa l’eventuale promozione dell’accusa quasi alla fine. Nel presente caso l’inchiesta è già ad uno stadio di avanzamento, ben oltre a quelli che sono solitamente i limiti delle informazioni preliminari. Irrilevante è poi il fatto che il medico osservante contesti ogni tipo di responsabilità.
5. L’istanza è accolta. L’istituto istante potrà accedere agli atti del procedimento presso il Ministero pubblico, dopo la crescita in giudicato della presente decisione.
6. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di
diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3 4. PI 4
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria