Supervisory Authority Access to Criminal File Limited Access Granted
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn entity with supervisory duties under health law requested access to the case file of an ongoing criminal proceeding against a medical professional, based on its authority to evaluate potential disciplinary measures, which requires a formal request under the criminal procedure code to balance its legitimate interest against the personal rights of those involved in the investigation. The court granted the request in principle, citing established precedent that such supervisory bodies have a legitimate interest, but imposed specific limitations on access: inspection must occur in the presence of the public prosecutor, copies are prohibited, access is limited to essential facts while excluding specific medical records of the accused, and it can only occur concurrently with or subsequent to granting the same right to the accused.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 22 Lsan, Art. 23 Lsan, Art. 24 Lsan, Art. 68 cpv. 3 Lsan; Supervisory Authority Access to Criminal File Limited Access Granted: The court granted the request in principle, citing established precedent that such supervisory bodies have a legitimate interest, but imposed specific limitations on access: inspection must occur in the presence of the public prosecutor, copies are prohibited, access is limited to essential facts while excluding specific medical records of the accused, and it can only occur concurrently with or subsequent to granting the same right to the accused.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision authorizes the Court of Appeal to allow inspection of case files when a legitimate legal interest prevails over personal rights, and it is cited in the ruling to uphold the request.
This provision (cited in the reasoning for context, but explicitly referenced in the preamble to the pronouncement) relates to the cantonal disciplinary authority's competence, justifying the necessity of formalizing the request under Art. 27 CPP.
Order number 2 establishes that no court fees or expenses are levied.
Testo completo
Incarto n. 60.2007.271 · Lugano 13 agosto 2007/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza11/12.7.2007 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale a carico del dr. med. PI 1, al fine di valutare eventuali provvedimenti nei suoi confronti;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera per evasione in data 12.7.2007, preavvisandola favorevolmente, con dei limiti;
richiamate le osservazioni 26/27.7.2007 del patrocinatore di PI 3, con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta, ma con delle limitazioni;
richiamate le osservazioni 30/31.7.2007 del patrocinatore del dr. med. PI 1, con le quali si rimette al prudente giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un esposto 4.5.2007 di una paziente, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del dr. med. PI 1 (inc. __________). L’inchiesta è tuttora in corso ed è condotta dal sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani.
2. Con la presente istanza, a seguito della segnalazione operata dal Ministero pubblico, il __________ chiede di poter esaminare gli atti del procedimento per valutare la possibilità di eventualmente adottare dei provvedimenti nei confronti del medico indagato. Il procuratore pubblico e il patrocinatore di PI 3 __________ hanno aderito di principio alla richiesta, proponendo però delle limitazioni all’accesso agli atti. Il difensore del dr. med. PI 1 si è rimesso al prudente giudizio di questa Camera.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Questa Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, con riferimento alla sua sentenza del 6.2.2003 (inc. __________), ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni:
*"Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio.*
*Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà*".
5. Nel presente caso, il __________, nell'ambito delle competenze specificamente attribuite dall’art. 59 LSan, è chiamato a decidere riguardo ad un eventuale procedimento disciplinare, di modo che è stato necessario formalizzare la richiesta con la procedura dell’art. 27 CPP, a tutela dei diritti dell’operatore sanitario.
6. Nel merito, l’istanza va di principio accolta. Circa la modalità ed i tempi dell’accesso agli atti valgono le seguenti limitazioni.
L’accesso agli atti potrà avvenire solo in presenza del sostituto procuratore pubblico, come da lui auspicato, e non si potranno estrarre copie degli atti.
L’accesso va limitato unicamente agli atti necessari affinché il rappresentante designato dal __________ possa prendere conoscenza dei fatti essenziali, ad esclusione di atti medici riguardanti __________.
L’accesso agli atti potrà avvenire unicamente dopo o contestualmente alla concessione del medesimo diritto all’accusato.
7. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. Considerata la natura pubblica dell’ente istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di
diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
terzi implicati · 1. PI 1 1 patr. da: PR 2 2. PI 2 3. PI 3 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria