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60.2007.270 • CRP TI 60.2007.270 Generato dall'IA

Entity Access to Criminal Investigation Files of Employee Doctor

Numero d'incarto 60.2007.270
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An entity requested access to criminal investigation files concerning one of its employees, a doctor under investigation, to assess potential internal measures, and the court found the entity possessed a legitimate legal interest justifying access under the relevant statute, drawing a parallel to the State's interest in examining files concerning its own employees. The court granted the request but imposed limitations: access must occur in the presence of the public prosecutor, without the possibility of photocopying, be restricted to essential facts excluding the employee's private medical data, and only occur after or simultaneously with granting the accused access.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP; Entity Access to Criminal Investigation Files of Employee Doctor: The court granted the request but imposed limitations: access must occur in the presence of the public prosecutor, without the possibility of photocopying, be restricted to essential facts excluding the employee's private medical data, and only occur after or simultaneously with granting the accused access.

Parole chiave

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atti istruttori consultazione degli atti persona giuridica termine di prescrizione dati pubblici acquisizione illecita di dati Istanza di ispezione degli atti

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This article was the basis for granting the request to access the case files, as explicitly cited in the preamble to the ruling and in order 1.

art. 27 CPP

This article governs the admissibility of the appeal to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 60.2007.270 · Lugano 13 agosto 2007/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi

sedente per statuire sull’istanza 11/12.7.2007 presentata dall’

IS 1 patr. da: PR 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale a carico del dr. med. PI 3, suo dipendente, al fine di valutare eventuali provvedimenti nei confronti del medesimo;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 12.7.2007, con scritto accompagnatorio del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani, con il quale chiede di ammettere l’accesso agli atti alla sua presenza, e senza possibilità di estrarre fotocopie;

richiamate le osservazioni 26/27.7.2007 del patrocinatore di PI 3, mediante le quali comunica di consentire l’accesso agli atti (ad esclusione di dati medici relativi a PI 3 e/o a dati pertinenti la sua sfera intima e privata), ma solo in presenza del procuratore pubblico e senza possibilità di estrarre copie;

richiamate le osservazioni 30/31.7.2007 del patrocinatore del dr. med. PI 3, con le quali comunica di rimettersi al prudente giudizio di questa autorità;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito di un esposto del 4.5.2007 di una paziente, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del dr. med. PI 3 (inc. MP __________). L’inchiesta è tuttora in corso ed è condotta dal sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani.

2. Con la presente istanza, il patrocinatore dell’ente datore di lavoro dell’inchiestato chiede di poter esaminare gli atti per valutare la possibilità di eventualmente adottare dei provvedimenti nei confronti del proprio dipendente. Il procuratore pubblico e il patrocinatore di PI 3 hanno aderito di principio alla richiesta, proponendo però delle limitazioni all’accesso agli atti. Il difensore del dr. med. PI 3 si è rimesso al prudente giudizio di questa Camera.

3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

4. Nel presente caso, è dato un interesse giuridico legittimo. L’ente istante è un ente pubblico, che chiede di conoscere gli atti di un procedimento penale onde eventualmente adottare misure nei confronti del medico inchiestato.

I lavori preparatori, in particolare il Rapporto della Commissione speciale del Gran Consiglio, nel rapporto dell’8.11.1994 (p. 19) precisa che “*Lo Stato, in caso di apertura di un procedimento contro un suo dipendente, ha un interesse legittimo ad esaminare gli atti anche prima del processo per poter decidere, in casi gravi, se adottare dei provvedimenti di sospensione, di sua competenza, previsti dalla LORD*”.

C’è un evidente parallelismo tra dipendente dello Stato e dipendente dell’__________, di modo che di principio l’accesso agli atti va ammesso.

5. Circa la modalità ed i tempi dell’accesso agli atti valgono le seguenti limitazioni.

L’accesso agli atti potrà avvenire solo in presenza del sostituto procuratore pubblico, come da lui auspicato, e non si potranno estrarre copie degli atti.

L’accesso va limitato unicamente agli atti necessari affinché il patrocinatore dell’__________ possa prendere conoscenza dei fatti essenziali, ad esclusione di atti medici pertinenti __________.

L’accesso agli atti potrà avvenire unicamente dopo o contestualmente alla concessione del medesimo diritto all’accusato.

6. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. Considerata la natura pubblica dell’ente istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabili,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedi di

diritto:

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

4. Intimazione:

-

terzi implicati · 1. PI 1 1 patr. da: PR 2 2. PI 2 3. PI 3 patr. da: PR 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria