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60.2007.265 • CRP TI 60.2007.265 Generato dall'IA

Former Party Granted Access to Suspended Criminal Case Files Due to Destruction of Personal Copies

Numero d'incarto 60.2007.265
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual, who was the complainant and civil party in a suspended criminal proceeding concerning honor offenses initiated in 1993, sought access to the case files because their copies were destroyed in a flood, necessitating reliance on the rule allowing inspection if a legitimate legal interest outweighs the privacy rights of implicated persons, as codified in Article 27 of the Criminal Procedure Code. The Court granted the request, reasoning that although the party must demonstrate a legitimate legal interest under Article 27 CPP even after a procedure has concluded, the status as a former party generally creates a presumption of such interest, and in this instance, the applicant sufficiently established that interest through subsequent submissions, leading to the decision to grant access to the files for examination and copying.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 39 lit. f LTG; Former Party Granted Access to Suspended Criminal Case Files Due to Destruction of Personal Copies: The Court granted the request, reasoning that although the party must demonstrate a legitimate legal interest under Article 27 CPP even after a procedure has concluded, the status as a former party generally creates a presumption of such interest, and in this instance, the applicant sufficiently established that interest through subsequent submissions, leading to the decision to grant access to the files for examination and copying.

Parole chiave

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atti penali consultazione degli atti diritto di visita articolo del CPC statuto giuridico soppressione di documenti Istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 27 CPP
This provision was cited as the legal basis for granting the request to access the case files.
Art. 8 vCPP
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
Art. 39 lit. f LTG
This procedural article was cited in relation to the imposition of costs.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 27 CPP

This provision was cited as the legal basis for granting the request to access the case files.

art. 39 lit. f LTG

This procedural article was cited in relation to the imposition of costs.

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Testo completo

Incarto n. 60.2007.265 · Lugano 13 agosto 2007/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 6/10.7.2007 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale in cui era querelante;

premesso che l’istanza del 6.6.2007 è stata spedita direttamente al Ministero pubblico, che l’ha girata a questa Camera con scritto 9/10.7.2007;

ritenuto che l’istanza 6.6.2007 non specificava l’interesse giuridico legittimo, questa Camera ha chiesto con scritto 10.7.2007 di ulteriormente chiarire i motivi della richiesta;

preso atto dello scritto 12/13.7.2007 dell’istante, con il relativo allegato;

ritenuto che non si giustifica di interpellare altre parti, anche perché il procedimento penale è stato sospeso nella sua fase iniziale;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito della querela 4.2.1993 presentata dall’istante e da un altro legale, nel frattempo deceduto, il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento penale (inc. MP __________) per reati contro l’onore in relazione ad un articolo apparso su di un periodico. Tra i collaboratori di detto periodico figurava anche il presidente dell’autorità di prima istanza della __________ del Distretto di Lugano. Dopo alcuni accertamenti, il procedimento è stato sospeso.

2. In relazione ad un’istanza di ricusa e di ricorso alla Commissione cantonale di ricorso in materia __________, il qui istante chiede di poter accedere agli atti del procedimento, in quanto le copie di cui disponeva sono andate distrutte a seguito dell’allagamento di un archivio.

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.*

4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale querelante e parte civile) al procedimento nel frattempo chiuso, egli deve ricorrere alla procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5. Nel presente caso, negativamente non ci sono motivi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo legata al ruolo di ex parte; positivamente, con lo scritto 12/13.7.2007 ed il relativo allegato, l’istante ha dimostrato l’esistenza di tale interesse.

6. L’istanza è accolta. Gli atti del procedimento potranno essere esaminati presso la cancelleria di questa Camera, con la possibilità di estrarre copie.

7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha provocate.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico dell’avv. dr. IS 1, __________.

3. Rimedi di

diritto:

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

4. Intimazione:

.

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria