Legislator Giurisprudenza & Legislazione
60.2007.231 • CRP TI 60.2007.231 Generato dall'IA

Financial Institution Access to Sealed Criminal File Denied

Numero d'incarto 60.2007.231
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A financial institution, having received a search and seizure order that named one of its credit card holders as being involved in a criminal proceeding, sought access to the case file to learn the outcome of that proceeding concerning the cardholder. The court denied the request, reasoning that under the relevant criminal procedure code, access to case files is restricted to those who can demonstrate a legitimate legal interest that overrides the personal rights of the involved parties, and mere receipt of a search order or the existence of a contractual relationship, such as a credit card agreement, does not establish such an overriding legitimate interest for the institution in this context, distinguishing this situation from cases where the institution is directly damaged by the fraudulent use of a card.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, CHF 150.--; Financial Institution Access to Sealed Criminal File Denied: The court denied the request, reasoning that under the relevant criminal procedure code, access to case files is restricted to those who can demonstrate a legitimate legal interest that overrides the personal rights of the involved parties, and mere receipt of a search order or the existence of a contractual relationship, such as a credit card agreement, does not establish such an overriding legitimate interest for the institution in this context, distinguishing this situation from cases where the institution is directly damaged by the fraudulent use of a card.

Parole chiave

Generato dall'IA
istituto finanziario consultazione degli atti perquisizione diritto di visita segreto bancario pignoramento di crediti Istanza di ispezione degli atti. istituto bancario quale istante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 27 CPP
This article was cited in the preamble to the decision as the basis for the court's ruling, which is to reject the request.
Art. 8 vCPP
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
CHF 150.--
The total amount of court fees and expenses imposed on the appellant in the final order.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 27 CPP

This article was cited in the preamble to the decision as the basis for the court's ruling, which is to reject the request.

CHF 150.--

The total amount of court fees and expenses imposed on the appellant in the final order.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 60.2007.231 · Lugano 13 agosto 2007/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 5/8.6.2007 presentata dalla

IS 1

tendente a conoscere l’esito di un procedimento penale;

richiamato lo scritto 15/18.6.2007 del procuratore pubblico Mario Branda, con il quale comunica di non presentare osservazioni;

richiamate le osservazioni 4/6.7.2007 del patrocinatore di PI 2, con cui si oppone all’accoglimento della richiesta dell’istituto bancario istante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. In relazione ad un ordine di perquisizione e sequestro, la banca istante è venuta a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale (inc. __________): nell’ordine ricevuto dalla banca figurava anche il nominativo di PI 2, quale titolare di una carta di credito.

2. Con la presente istanza, la banca chiede di conoscere l’esito del procedimento penale per quanto riguarda PI 2. Il procuratore pubblico ha comunicato di non presentare osservazioni, mentre l’interessato si è opposto, evidenziando come non sia dato per la banca un interesse giuridico legittimo.

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

4. Nel presente caso, non è dato un interesse giuridico legittimo a favore della banca istante. Questa non è e non era parte al procedimento. Il fatto di aver ricevuto un ordine di perquisizione e di sequestro quale destinataria non concorre a creare un simile interesse. L’esistenza di una relazione contrattuale di carta di credito crea dei diritti e degli obblighi tra le parti contrattuali, ma non legittima la banca autonomamente ad ottenere informazioni del genere di quelle richieste. Neppure le norme di diligenza bancaria sono tali da attribuire alla banca un diritto a conoscere autonomamente simili informazioni. Diversa è la situazione nella misura in cui una banca si trovi danneggiata a seguito della sottrazione di una carta di credito al titolare ed al suo successivo uso abusivo. In tali casi la banca ha diritto di conoscere i passi intrapresi dal titolare in relazione al reato subito.

5. L’istanza è pertanto respinta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta) sono poste a carico della IS 1, __________.

3. Rimedi di

diritto:

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

3. Intimazione:

-; - (con l’inc. di ritorno); - (per sé e per).

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria