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60.2007.2 • CRP TI 60.2007.2 Generato dall'IA

Health Department Access to Criminal Records for Professional Oversight Granted

Numero d'incarto 60.2007.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A supervisory body, tasked by a health department to investigate an individual involved in a criminal proceeding concerning the illegal trafficking of prescription weight-loss drugs, requested access to the case files to evaluate the necessity of imposing precautionary measures against the healthcare provider. The Court granted the request, reasoning that under the relevant procedural code, access can be permitted when a legitimate legal interest, such as the mandated oversight duties of the health department and its supervisory commission regarding healthcare operators, outweighs the personal rights of those involved in the criminal proceedings, particularly when the responsible public prosecutor favorably advised the request and the subject of the administrative inquiry offered no objection.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 22 Lsan, Art. 23 Lsan, Art. 24 Lsan, Art. 68 cpv. 3 Lsan; Health Department Access to Criminal Records for Professional Oversight Granted: The Court granted the request, reasoning that under the relevant procedural code, access can be permitted when a legitimate legal interest, such as the mandated oversight duties of the health department and its supervisory commission regarding healthcare operators, outweighs the personal rights of those involved in the criminal proceedings, particularly when the responsible public prosecutor favorably advised the request and the subject of the administrative inquiry offered no objection.

Parole chiave

Generato dall'IA
atti penali sanità pubblica consultazione degli atti fornitore di prestazioni principio di pubblicità traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This article was cited as the legal basis for allowing the request for access to the case files in order 1.

art. 27 CPP

This article was cited in the preamble to the ruling as the applicable provision.

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Testo completo

1Incarto n. 60.2007.2 · Lugano 14 febbraio 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18.12.2006/3.1.2007 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti dell’incarto __________;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 2/3.1.2007, preavvisandola contestualmente in modo favorevole;

ritenuto che PI 2, interpellata, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Per un traffico di farmaci dimagranti contenenti stupefacenti, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________) a carico di PI 2 conclusosi con il decreto d’accusa 18.9.2006 (DA __________).

2. Con la presente richiesta, il segretariato della __________, incaricata dal __________ di istruire il procedimento amministrativo aperto a carico di PI 2, chiede di poter avere accesso all’incarto penale surriferito. Il procuratore pubblico Moreno Capella ha preavvisato favorevolmente l’istanza, mentre PI 2, interpellata, non ha presentato osservazioni.

3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”*

4. Questa Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, con riferimento alla sua sentenza del 6.2.2003 (inc. __________), ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni:

*"Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio.*

*Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà."*

5. Nel presente caso, la Commissione di vigilanza sanitaria, su incarico del DSS, nell'ambito delle competenze specificamente di quest’ultimo (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, art. 59 Lsan), è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di operatori sanitari di provvedimenti, di modo che è necessario formalizzare la richiesta con la procedura dell’art.

27 CPP, a tutela dei diritti degli interessati.

6. Nel merito l’istanza va accolta, in quanto rientra nel contesto delle competenze del DSS e della Commissione di vigilanza sanitaria. Non ci sono, e neppure sono stati addotti, altri motivi che possano escludere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo.

7. L’incarto sarà trasmesso in allegato alla copia della presente decisione indirizzata alla Commissione istante.

8. Considerata l’autorità istante ed i motivi a fondamento della richiesta, si prescinde dal carico di una tassa di giustizia o di spese.

Per questi motivi,

visti l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria