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60.2007.198 • CRP TI 60.2007.198 Generato dall'IA

Appellant's Leave from Detention Denied Due to Unsatisfied Minimum Sentence Threshold

Numero d'incarto 60.2007.198
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's rejection of a request for a 12-hour leave from detention, arguing good conduct justified the request, but the court upheld the rejection because the appellant, who was a recidivist recently subject to the reinstatement of a prior suspended sentence, had not yet served the minimum one-third portion of the aggregate penalty required under cantonal regulations, which, although needing harmonization with new federal law emphasizing individualized risk assessment for flight or reoffense, rendered the request currently premature based on objective sentencing thresholds.

Regesto Legislator

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Art. 339 cpv. 1 lit. h CPP, Art. 341 cpv. 1 lit. b CPP, Art. 75 cpv. 3 CP, Art. 84 CP, Art. 84 cpv. 6 AP, Art. 78 RCPT; Appellant's Leave from Detention Denied Due to Unsatisfied Minimum Sentence Threshold: A partire dal 2007, in virtù dell’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP, il giudice dell’applicazione della pena è competente a concedere il primo congedo. La sua decisione è impugnabile entro dieci giorni presso questa Camera, in virtù dell’art. 341 cpv. 1 lit. b CPP. Il ricorso è pertanto tempestivo e ricevibile in ordine.

Parole chiave

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arresto omissione illecita di raggiungere il corpo formazione della pena complessiva motivi validi revoca della sospensione condizionale condotta precedente Ricorso in materia di esecuzione di pene e misure. congedo

Disposizioni normative citate

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Art. 339 cpv. 1 lit. h CPP
A partire dal 2007, in virtù dell’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP, il giudice dell’applicazione della pena è competente a concedere il primo congedo.
Art. 341 cpv. 1 lit. b CPP
La sua decisione è impugnabile entro dieci giorni presso questa Camera, in virtù dell’art. 341 cpv. 1 lit. b CPP.
Art. 75 cpv. 3 CP
Cited in the final grounds for judgment section regarding the execution plan for inmates.
Art. 84 CP
1799); come chiarito con riferimento ai timori espressi durante la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento all’art. 84 cpv.
Art. 84 cpv. 6 AP
1799); come chiarito con riferimento ai timori espressi durante la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento all’art. 84 cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi senza una restrizione corrispondente (Messaggio p.
Art. 78 RCPT
Cited in the final grounds for judgment section, relating to the principle that leave of absence is not a right of the prisoner.
Art. 80 RCPT
Cited in the final grounds for judgment section, concerning the requirements for granting ordinary leave of absence.
Art. 84 cpv. 6 CP
Cited in the final grounds for judgment section concerning the rules for granting leave of absence to inmates.

Giurisprudenza citata

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1P.35/1995
Prima dell’1.1.2007, la concessione o il diniego di un congedo non erano disciplinati dal diritto federale, come ricordato dal Tribunale federale (decisione TF 1P.35/1995 del 14.9.1995, cons.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 339 CPP

Cited in the final grounds for judgment section, establishing the jurisdiction for granting the first leave of absence.

art. 341 CPP

Cited in the final grounds for judgment section, establishing the appellate jurisdiction of this Chamber.

art. 75 cpv. 3 CP

Cited in the final grounds for judgment section regarding the execution plan for inmates.

art. 84 cpv. 6 CP

Cited in the final grounds for judgment section concerning the rules for granting leave of absence to inmates.

art. 78 RCPT

Cited in the final grounds for judgment section, relating to the principle that leave of absence is not a right of the prisoner.

art. 80 RCPT

Cited in the final grounds for judgment section, concerning the requirements for granting ordinary leave of absence.

art. 78 cpv. 2 lit. b LTF

Cited as the basis for the right to appeal in criminal matters to the Federal Supreme Court against this judgment.

art. 66 cpv. 1 LTF

The costs (tassa di giustizia e spese) are imposed on the appellant (RI 1) under the procedural rule governing costs in the appeal process, although the specific article for costs, Art. 66 LTF, is implied by the explicit citation of Art. 78 cpv. 2 lit. b LTF in the section listing applicable articles prior to the ruling.

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Testo completo

Incarto n. 60.2007.198 · Lugano 17 giugno 2007/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario: · Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso 21/22.5.2007 presentato da

RI 1 patr. da: PR 1 contro

la decisione 9.5.2007 del giudice dell’applicazione della pena (Giap) con la quale ha respinto una richiesta di congedo (inc. __________);

richiamate le osservazioni 23/24.5.2007 del procuratore pubblico Mario Branda, con le quali chiede di respingere il gravame;

richiamate le osservazioni 29/30.5.2007 del giudice dell’applicazione della pena Gianfranco Franscini, che si conferma nella propria decisione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. In data 24.8.2006 la Corte delle assise criminali (inc. __________) ha condannato l’istante (unitamente al fratello e ad altri quattro coimputati) ad una pena di 4 anni di reclusione (punto 9.1.1 del dichiara e pronuncia) in quanto ritenuto colpevole dei reati di rapina aggravata (in parte tentata), sequestro di persone, furto aggravato (in parte tentato), violazione di domicilio e danneggiamento. La Corte ha reso esecutiva la pena accessoria dell’espulsione (per 4 anni) precedentemente comminata (ma sospesa condizionalmente) dall’Obergericht di __________ in data 29.5.2002. Il successivo ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale è stato respinto l’8.11.2006 (inc. __________).

b. In precedenza il ricorrente era stato giudicato dall’Obergericht di __________, che in data 29.5.2002 l’aveva condannato ad una pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione (oltre all’espulsione di cui sopra) per i reati di rapina aggravata, estorsione ripetuta e coazione ripetuta. Il ricorrente è stato messo in libertà condizionale in data 1.7.2004, probabilmente al raggiungimento dei due terzi dell’esecuzione della pena.

c. Altre condanne minori sono intervenute a carico del ricorrente. Con decisione dell’1.7.1999 l’Amtsstatthalter di __________ l’ha condannato ad una pena di 14 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, per lesioni semplici.

Con decisione 21.10.2005 l’Amtsstatthalter di __________ l’ha invece condannato per infrazione grave alla circolazione stradale e guida in stato di ebrietà ad una multa di CHF 3'000.--, poi trasformata in 70 giorni d’arresto (inc. __________) con decisione del 12.5.2005.

Un’altra condanna minore ad una multa di CHF 60.-- è stata trasformata in due giorni d’arresto in data 9.3.2006.

d. Detenuto in Ticino in detenzione preventiva dal 21.12.2005, il ricorrente è stato trasferito al PCT “La Stampa” a partire dal gennaio 2006. Con dichiarazione del 17.11.2006, la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (SEPEM) ha fissato per il 2.3.2010 la fine della pena, mentre che una liberazione condizionale potrebbe intervenire a partire dal 7.10.2008 con un periodo di prova di 2 anni.

e. Vista la condanna intervenuta poi in Ticino, con decisione 16.5.2007 (inc. __________) la presidente della Corte delle assise criminali ha ordinato il ripristino dell’esecuzione della pena inflitta dall’Obergericht di __________ in data 29.5.2002. In medesima data la SEPEM ha chiesto alla competente autorità di __________ di comunicarle con precisione il residuo di pena revocato: se la liberazione condizionale fosse intervenuta al raggiungimento dei due terzi dell’esecuzione della pena, la revoca del 16.5.2007 riguarderebbe un periodo di nove mesi.

f. In data 17.4.2007 il ricorrente ha chiesto di poter beneficiare di un primo congedo di 12 ore per il giorno 28.5.2007, per trascorrere la giornata a __________ con la moglie dimorante a __________.

g. Con decisione del 9.5.2007 qui impugnata, il giudice dell’applicazione della pena ha respinto la richiesta in quanto prematura, considerando l’imminente decisione relativa alla revoca del precedente terzo ed il fatto che RI 1 fosse recidivo.

h. Contro tale decisione insorge il qui ricorrente, che postula il suo annullamento e la concessione del congedo. Nel gravame indica che la pena dell’espulsione non sarà eseguita in quanto incompatibile con la nuova parte generale del CP. Aggiunge che avrebbe dato prova di buona condotta, che non ci sarebbe un pericolo di fuga o di recidiva. La decisione impugnata sarebbe quindi sproporzionata, ed avendo raggiunto il terzo della pena il 15.5.2007, si giustificherebbe la concessione del primo congedo, per il 28.5.2007 o per data successiva da convenire.

i. Il procuratore pubblico ha chiesto di respingere il gravame, mentre il giudice dell’applicazione della pena si è riconfermato nella sua decisione, evidenziando che nel frattempo (in data 16.5.2007) era intervenuta la decisione di ripristino della pena inflitta con sentenza 29.5.2002 a __________.

in diritto

1. A partire dal 2007, in virtù dell’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP, il giudice dell’applicazione della pena è competente a concedere il primo congedo. La sua decisione è impugnabile entro dieci giorni presso questa Camera, in virtù dell’art. 341 cpv. 1 lit. b CPP. Il ricorso è pertanto tempestivo e ricevibile in ordine.

2. Prima dell’1.1.2007, la concessione o il diniego di un congedo non erano disciplinati dal diritto federale, come ricordato dal Tribunale federale (decisione TF 1P.35/1995 del 14.9.1995, cons. 1a). Sono i concordati conclusi tra i Cantoni relativi all’esecuzione delle pene che prevedono delle regole sui congedi, come si dirà.

3. Con la revisione della parte generale del CP, sono state introdotte alcune disposizioni pertinenti la materia qui trattata.

Ai sensi dell’art.

75 cpv. 3 CP, il regolamento penitenziario prevede l’allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene, tra le altre cose, indicazioni sulle relazioni con il mondo esterno del detenuto. Questo piano è ripreso dagli art. 19 cpv. 2 e art. 35 del regolamento sull’esecuzione pene e misure del 6.3.2007.

In concreto, non risulta che un simile piano esista per il ricorrente, come peraltro accenna anche il giudice dell’applicazione della pena nella decisione impugnata.

In generale, non risulta che il Regolamento del penitenziario di Stato del Canton Ticino (RCPT) sia stato modificato rispetto alla versione del 3.12.1998 entrata in vigore l’1.1.1999.

4. L’art.

84 CP disciplina le relazioni con il mondo esterno del detenuto. Il capoverso 6 recita: “*Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l’esecuzione della pena non vi si opponga e perché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati*”.

Come chiaramente indicato dal Messaggio del Consiglio federale (FF 1999 p. 1800) questa norma viene a colmare una lacuna del precedente diritto. La nuova norma fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali d’esecuzione penale (Messaggio p. 1799); come chiarito con riferimento ai timori espressi durante la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento all’art. 84 cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi senza una restrizione corrispondente (Messaggio p. 1800), in particolare con riferimento al pericolo di fuga e al pericolo di recidiva.

5. In Ticino, l’esecuzione delle pene è disciplinata anzitutto dal Concordato sull’esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni romandi e nel Ticino (Concordato romando) del 22.10.1984 e dal Regolamento del penitenziario di Stato del Cantone Ticino (RCPT, versione 3.12.1998/1.1.1999).

Con riferimento al Concordato, la Conferenza romanda delle autorità cantonali competenti in materia penitenziaria ha emanato delle raccomandazioni in data 27.10.2006 relative alla concessione di congedi. L’art. 3 cpv. 1 lit. a prevede che un’autorizzazione di uscita può essere concessa se il richiedente ha scontato almeno un terzo della pena.

L’art. 78 RCPT stabilisce che “*Il congedo non è un diritto del carcerato*”.

L’art. 80 RCPT, sotto la nota marginale “Congedo ordinario”, stabilisce al capoverso 1 che “*Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha raggiunto un terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di condanna è cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario*.”

Quale prassi d’applicazione, il Consiglio di vigilanza (CdV) aveva stabilito in data 14.6.2002 (verbale CdV) che, per determinati detenuti (ad esempio stranieri espulsi con o senza agganci al territorio) la soglia oggettiva minima per il regime progressivo è posticipata a metà pena, rispettivamente ai 13/24 o ai 7/12 della pena.

6. Premesso che il RCPT dovrà essere modificato per essere adattato al nuovo diritto, occorre chiedersi se gli artt. 78 e 80 cpv. 1 RCPT, così come formulati siano compatibili con l’art. 84 cpv. 6 CP.

Quesito sciolto affermativamente per l’art. 78 RCPT, considerato come il Messaggio (p. 1800) abbia chiarito che il congedo non assurga a diritto.

Quesito più problematico per l’art. 80 cpv. 1 RCPT, che dovrà necessariamente essere adeguato all’art. 84 cpv. 6 CP, introducendo i criteri del pericolo di fuga e recidiva.

La soglia oggettiva minima del terzo della pena, posta dall’art. 3 cpv. 1 lit. a delle Raccomandazioni e dall’art. 80 cpv. 1 RCPT appare comunque ragionevole, conforme ad un regime progressivo della pena, conforme soprattutto al principio della proporzionalità. Anche il prolungamento di questa soglia oggettiva, in determinate situazioni, può essere giustificato.

In ogni caso, per la concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una valutazione individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente: occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento tenuto, ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale, ovvero il pericolo di fuga e quello di recidiva.

Fino all’emanazione di un nuovo ed aggiornato RCPT (adattato alla nuova parte generale), l’art. 80 cpv. 1 va interpretato in modo conforme all’art. 84 cpv. 6 CP.

Il giudice dell’applicazione della pena dovrà quindi analizzare, caso per caso, se: il richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).

7. Nel caso concreto, per effetto della decisione (del 16.5.2007 del presidente della Corte delle assise criminali) di ripristino della pena inflitta con sentenza 29.5.2002 dalle autorità penali del Canton __________, molto verosimilmente 9 ulteriori mesi da espiare, il ricorrente non ha comunque ancora raggiunto la soglia oggettiva minima del terzo della pena.

Per questo, la concessione di un congedo ordinario non può ancora entrare in linea di conto.

Pertinentemente la decisione impugnata del giudice dell’applicazione della pena faceva riferimento all’imminente decisone di revoca della libertà condizionale con riferimento alla sentenza 29.5.2002, poi segnalata con le osservazioni del 29/30.5.2007 dello stesso giudice dell’applicazione della pena.

Riguardo alla specifica situazione del ricorrente, così come formulata, un’eventuale futura richiesta di congedo dovrà in particolare verificare l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva, tenuto conto in particolare della precedente condanna del Canton __________ del 29.5.2002 e della condanna ticinese, considerato che RI 1 è stato riconosciuto quale recidivo (punto 9.1. del dichiara e pronuncia della

sentenza del 24.8.2006). In questo senso il riferimento ai precedenti penali nella decisione del giudice dell’applicazione della pena appare pertinente.

8. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 75 cpv. 3 e 84 cpv. 6 CP, gli art. 339 e 341 CPP, gli art. 78 e 80 RCPT, nonché ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

3. Rimedio di

diritto

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

4. Intimazione:

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario