Application to Access Criminal Files Struck Due to Mootness by Concurrent Disciplinary Investigation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party requested access to the files of an ongoing criminal proceeding against a cantonal police sergeant, citing a legitimate legal interest that would outweigh the personal rights of those involved, pursuant to the relevant procedural code. The court determined that since the State Council had concurrently opened a disciplinary procedure against the same individual, and a request for file access had subsequently been submitted by the authority tasked with managing that disciplinary procedure, the original request for access to the criminal files lacked a sufficient legitimate legal interest and was therefore rendered moot, leading the court to strike the application from the roll.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP; Application to Access Criminal Files Struck Due to Mootness by Concurrent Disciplinary Investigation: The court determined that since the State Council had concurrently opened a disciplinary procedure against the same individual, and a request for file access had subsequently been submitted by the authority tasked with managing that disciplinary procedure, the original request for access to the criminal files lacked a sufficient legitimate legal interest and was therefore rendered moot, leading the court to strike the application from the roll.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble as the legal basis for the decision to strike the request from the rolls.
Order stipulating that no court fees or expenses shall be levied.
Testo completo
Incarto n. 60.2007.166 · Lugano 9 luglio 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/4.5.2007 presentata dal
, , tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale aperto a carico di un sergente del corpo;
richiamate le osservazioni 7.5.2007 del procuratore pubblico Marco Villa, con le quali esprime preavviso favorevole;
richiamate le osservazioni 16/18.5.2007 del patrocinatore di PI 2, con le quali si rimette al prudente giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali a carico di un sergente del corpo della polizia cantonale (inc. MP __________ e __________). L’inchiesta è in corso.
2. Con la presente richiesta il __________ chiede l’accesso agli atti, indicando che il Consiglio di Stato (CdS) ha aperto un’inchiesta disciplinare.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Nel presente caso, come emerge da una successiva richiesta di accesso agli atti da parte della Sezione delle risorse umane (inc. __________), il CdS ha deciso in data __________ (ris. n. __________) l’apertura di una procedura disciplinare a carico di PI 2, attribuendola alla Sezione delle risorse umane.
5. In considerazione del testo della risoluzione del CdS e della richiesta nel frattempo presentata dalla Sezione attributaria dell’istruzione della procedura disciplinare, la presente istanza non è sorretta da un sufficiente interesse giuridico legittimo ed è divenuta priva d’oggetto.
6. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP,
decreta
1. L’istanza è stralciata dai ruoli.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria