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60.2007.140 • CRP TI 60.2007.140 Generato dall'IA

Institute Access to Criminal Records for Compensation Claim

Numero d'incarto 60.2007.140
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An institute requested access to the records of a criminal case, which involved a conviction for simple assault, specifically to determine potential right of recourse against a cantonal compensation fund. The court granted the request because the institute demonstrated a legitimate legal interest under the relevant article of the Code of Criminal Procedure, which permits inspection when such interest outweighs the personal rights of those implicated in the proceedings, and since the public prosecutor favorably advised the request while other involved parties offered no objection.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 32 LPGA; Institute Access to Criminal Records for Compensation Claim: The court granted the request because the institute demonstrated a legitimate legal interest under the relevant article of the Code of Criminal Procedure, which permits inspection when such interest outweighs the personal rights of those implicated in the proceedings, and since the public prosecutor favorably advised the request while other involved parties offered no objection.

Parole chiave

Generato dall'IA
principio di pubblicità casellario giudiziale diritto di visita fondo di compensazione atti istruttori penali azione civile

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This article was cited in the preamble to the ruling and is the basis for granting the request for access to the case file (Order 1).

art. 32 LPGA

This provision was used to rule on not charging court fees and costs (Order 2).

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Testo completo

Incarto n. 60.2007.140 · Lugano 3 luglio 2007/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario: · Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 16/18.4.2007 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa camera in data 18.4.2007, preavvisandola favorevolmente;

rilevato che PI 2 e PI 3, benché richiesti, non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito di fatti avvenuti il __________ a __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 3 (inc. MP __________), sfociato in un decreto d’accusa del 20.11.2006 (DA __________) per titolo di lesioni semplici, cresciuto in giudicato.

2. Con la presente istanza, l’istituto istante chiede di poter accedere agli atti dell’incarto penale con riferimento all’eventuale regresso da parte della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. Come esposto in entrata, il Ministero pubblico ha dato il proprio preavviso favorevole, mentre che PI 2 e PI 3, interpellati, non hanno presentato osservazioni.

3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

4. Nel presente caso, è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, come già ammesso in precedenti casi (decisione 15.12.2005, inc. __________; 24.8.2006, inc. 60.2006.202), in particolare in relazione all’eventuale regresso.

5. L’istanza è accolta. L’istituto istante potrà esaminare gli atti dell’incarto presso il MP e potrà estrarre copie.

6. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario