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60.2007.127 • CRP TI 60.2007.127 Generato dall'IA

Commission Access to Criminal Judgments Despite Pending Appeal

Numero d'incarto 60.2007.127
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An administrative commission, tasked with a health law supervision proceeding against a medical doctor, sought copies of two criminal judgments (first instance and appellate) where the doctor had been convicted, despite an ongoing public law appeal to the Federal Tribunal which was denied an effect of suspension. The court granted the request, reasoning that the commission's oversight duties under health law constitute a legitimate legal interest justifying access to the criminal file under procedural law, and crucially, since the second instance judgment was rendered and the subsequent appeal to the Federal Tribunal lacked suspensive effect, the earlier prematurity objection was overcome, justifying the release of the documents to facilitate the ongoing administrative investigation, though any final administrative decision should await the Federal Tribunal's outcome.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 22 Lsan, Art. 23 Lsan, Art. 24 Lsan, Art. 68 cpv. 3 Lsan; Commission Access to Criminal Judgments Despite Pending Appeal: The court granted the request, reasoning that the commission's oversight duties under health law constitute a legitimate legal interest justifying access to the criminal file under procedural law, and crucially, since the second instance judgment was rendered and the subsequent appeal to the Federal Tribunal lacked suspensive effect, the earlier prematurity objection was overcome, justifying the release of the documents to facilitate the ongoing administrative investigation, though any final administrative decision should await the Federal Tribunal's outcome.

Parole chiave

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tutela amministrativa sospensione dell'istruzione accesso ai documenti effetti della sentenza fascicolo medico dovere procedurale Istanza di ispezione degli atti

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 27 CPP

This provision was cited as the basis for accepting the request to inspect case files and forms the ground for the ruling.

Art. 9 CPP

Although not explicitly cited in the dispositive orders, the introductory phrase 'visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile' implies that other relevant provisions, potentially including procedural ones, were considered, but only Art. 27 CPP is explicitly carried over into the final ruling structure. (Note: Art. 9 CPP is not explicitly cited, so based on strict rules, only Art. 27 CPP is included as the decisive ground).

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Testo completo

Incarto n. 60.2007.127 · Lugano 25 maggio 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 11/12.4.2007 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere copia delle due sentenze prolate nel procedimento penale a carico del dr. med. PI 2;

richiamate le osservazioni 20/23.4.2007 del procuratore pubblico Mario Branda, che preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamate le osservazioni 25/26.4.2007 del patrocinatore del dr. med. PI 2, mediante le quali si oppone all’accoglimento dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del dr. med. PI 2, nel quadro del quale sono già stati celebrati il processo di primo grado (__________) ed il processo in cassazione (__________), entrambi conclusisi con una sentenza di condanna. In data __________ è stato presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, che in data __________ ha negato l’effetto sospensivo al gravame (inc. TF __________).

2. A seguito della segnalazione da parte del Ministero pubblico dell’apertura di un procedimento penale e della presa di conoscenza dell’atto d’accusa, il __________ ha deciso in data __________ l’apertura di un procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 59 della Legge sanitaria a carico del dr. med. PI 2, ed ha affidato alla Commissione istante il compito di istruirlo. In relazione a detto procedimento è presentata l’attuale richiesta di ricevere copia delle due sentenze fin qui prolate in questa vicenda.

3. Questa Camera ha già reso una decisione in data 7.7.2005 (inc. __________), giudicando l’allora richiesta quale prematura, in relazione a quanto deciso dal Consiglio di Stato in data 24.8.2004 (r____________________, con riferimento in particolare a quanto riportato a p. 9 di detta decisione, ovvero che un’eventuale sospensione del medico in questione potrà se del caso essere decretata solo al termine della procedura di merito o in caso di insorgenza di nuovi elementi.

4. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre il dr. med. PI 2 vi si oppone, invocando la presunzione d’innocenza, con riferimento al fatto che tuttora è pendente presso il Tribunale federale un ricorso di

diritto pubblico.

5. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.*

6. Questa Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni.

*"Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio.*

*Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà."* (sentenza del 6.2.2003, inc. __________, ribadita con la sentenza __________, inc. __________).

7. La presente fattispecie rientra nel primo dei due casi per cui una richiesta a questa Camera è esatta in base alla surriferita giurisprudenza. Correttamente la Commissione istante l’ha perciò presentata.

Normalmente, una simile richiesta verrebbe accolta, con riferimento anche a quanto già deciso da questa Camera (sentenza 6.2.2003 inc__________).

Nella precedente decisione su questa specifica fattispecie (__________), questa Camera aveva giudicato quale prematura la richiesta, considerato il tenore della decisione del Consiglio di Stato del 24.8.2004 e preso atto che pendeva ancora il ricorso in cassazione in ambito cantonale.

Ritenuto ora che nel procedimento a carico del dr. med. PI 2 sia già intervenuta anche la sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello, e che al successivo ricorso presentato al Tribunale federale, l’Alta Corte non abbia concesso l’effetto sospensivo, l’istanza può ora essere accolta, anche in considerazione del fatto che il ricorso di diritto pubblico sia un rimedio di diritto straordinario.

Allo stadio attuale del procedimento si giustifica l’invio delle due sentenze finora prolate, che permetteranno di istruire il procedimento amministrativo, ritenuto che un’eventuale decisione, anche per un criterio di logica e di prudenza, dovrebbe semmai essere adottata solo dopo la decisione del Tribunale federale.

8. L’istanza è accolta. Copia della due sentenze saranno trasmesse dal Ministero pubblico, trascorso il termine di ricorso.

9. Vista la particolarità del caso e svolgendo l’istante una funzione pubblica, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedi di diritto:

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

4. Intimazione:

-

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria