Legislator Giurisprudenza & Legislazione
60.2007.12 • CRP TI 60.2007.12 Generato dall'IA

Application for Non-Existent Judgment Denied

Numero d'incarto 60.2007.12
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An applicant sought a copy of a judgment mentioned in a magazine article, citing a need due to being involved in a similar dispute stemming from prior criminal proceedings for defamation concerning vehicle authenticity, which had already been concluded following withdrawal of the complaints. The court rejected the request because, upon verification, the specific judgment the applicant sought a copy of did not actually exist, rendering the application moot, despite the general provision allowing access to case files for those demonstrating a legitimate legal interest overriding personal rights.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP; Application for Non-Existent Judgment Denied: The court rejected the request because, upon verification, the specific judgment the applicant sought a copy of did not actually exist, rendering the application moot, despite the general provision allowing access to case files for those demonstrating a legitimate legal interest overriding personal rights.

Parole chiave

Generato dall'IA
consultazione degli atti diritto di visita atti penali procedura per diffamazione revisione di una decisione diritto di recesso Istanza di ispezione degli atti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 27 CPP
This article was cited in the preamble to the operative part of the decision.
Art. 8 vCPP
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 27 CPP

This article was cited as the basis for rejecting the request because the required sentence did not exist.

art. 27 CPP

This article was cited in the preamble to the operative part of the decision.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 60.2007.12 · Lugano 14 febbraio 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/12.1.2007 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere copia di una sentenza menzionata in un articolo di una rivista;

richiamate le osservazioni 18.1.2007 del sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, che ritiene l’istanza priva di oggetto;

richiamate le osservazioni 1/2.2.2007 del patrocinatore di una delle parti coinvolte, che chiede di respingere l’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Come indicato dal sostituto procuratore pubblico, e come verificato nell’incarto da parte di questa Camera, c’è stata una diatriba tra collezionisti di auto riguardo all’autenticità di due veicoli, che ha dato luogo a due procedimenti penali per reati contro l’onore. Ambedue si sono conclusi a seguito di ritiro della querela.

2. L’istante giustifica la sua richiesta partendo dal contenuto di un articolo di una rivista, e chiede copia dell’eventuale decisione ivi menzionata in quanto sarebbe alla prese con un caso simile. Il sostituto procuratore pubblico ritiene la richiesta priva d’oggetto, mentre il patrocinatore di una delle parti chiede di respingerla.

3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”*

4. Nel presente caso, in base alle indicazioni date dal Ministero pubblico e verificate da questa Camera, non c’è una sentenza quale quella richiesta. Di modo che l’istanza dev’essere respinta perché priva d’oggetto.

5. Data la particolarità del caso, si prescinde dal carico di una tassa di giustizia e delle spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è respinta.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedi di diritto:

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

4. Intimazione:

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria