Legislator Giurisprudenza & Legislazione
60.2007.114 • CRP TI 60.2007.114 Generato dall'IA

Public Prosecutor's Request for Outcome of Naturalization Applicant's Criminal Proceeding Upheld

Numero d'incarto 60.2007.114
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An entity seeking knowledge of the outcome of a criminal proceeding against an applicant for naturalization submitted a request that was forwarded by the Public Prosecutor, who had previously issued a non-prosecution order with a formal admonition for the individual's minor drug use. The appellate court determined that the requesting office possessed a legitimate legal interest in knowing the outcome of the recent proceeding, as codified under the relevant procedural article, and thus granted the request, providing the necessary information without transmitting further case documents and waiving any fees or costs due to the nature of the requestor and the reason for the inquiry.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP; Public Prosecutor's Request for Outcome of Naturalization Applicant's Criminal Proceeding Upheld: The appellate court determined that the requesting office possessed a legitimate legal interest in knowing the outcome of the recent proceeding, as codified under the relevant procedural article, and thus granted the request, providing the necessary information without transmitting further case documents and waiving any fees or costs due to the nature of the requestor and the reason for the inquiry.

Parole chiave

Generato dall'IA
azione penale richiesta di informazioni diritto alla naturalizzazione decisioni incidentali persona giuridica spese legali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 27 CPP
This article was cited in the final order to grant the request.
Art. 8 vCPP
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 27 CPP

This article of the Code of Criminal Procedure was cited as the basis for acceding to the request.

art. 27 CPP

This article was cited in the final order to grant the request.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 60.2007.114 · Lugano 27 aprile 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26.3/2.4.2007 presentata dall'

IS 1 tendente a conoscere l’esito di un procedimento penale a carico di un richiedente la naturalizzazione;

premesso che la richiesta è stata presentata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 30.3/2.4.2007, preavvisando favorevolmente l’istanza;

richiamate le osservazioni 11/13.4.2007 di PI 2, che precisano la sua situazione personale;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito della sua audizione in polizia, PI 2 ha ammesso un limitato consumo di stupefacente. Trattandosi di un caso di poca gravità, il procuratore pubblico ha emanato a suo carico in data 18.4.2006 un decreto di non luogo a procedere (NLP __________) con il quale ha comunicato di non far luogo a procedimento penale ed ha al contempo formalmente ammonito PI 2.

2. Con la propria istanza, l’Ufficio richiedente ha chiesto di conoscere l’esito del procedimento.

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*.”

4. Nel presente caso, è di principio dato un interesse giuridico legittimo da parte dell’istante a conoscere l’esito del procedimento, trattandosi di fatti recenti. Le indicazioni contenute nella presente decisione sono sufficienti a rispondere alla richiesta dell’Ufficio istante, senza necessità di trasmettere ulteriori atti.

5. L’istanza è quindi ammessa ed al contempo evasa con questa decisione. Considerati la natura dell’istante ed il motivo della richiesta, si prescinde dal prelevare una tassa di giustizia e dal chiedere il rimborso di spese.

Per tutti questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria