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60.2006.87 • CRP TI 60.2006.87 Generato dall'IA

Appeal of Consolidation Order Upheld

Numero d'incarto 60.2006.87
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision to consolidate three criminal proceedings concerning alleged deficiencies in diligence regarding financial operations between late 1997 and July 2001. The appellate court dismissed the appeal because the arguments raised—concerning the duty to verify beneficial ownership and the merits of the underlying criminal matter, as well as an unliquidated statute of limitations defense—were not specifically directed against the procedural order for consolidation and thus had to be raised before the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 284 cpv. 1 lit. c CPP, Art. 70 cpv. 1 lit. c CP, Art. 39 lit. f LTG, art. 284 ss. CPP, art. 35 ss. CPP, art. 284 lit. c CPP; Appeal of Consolidation Order Upheld: The appellate court dismissed the appeal because the arguments raised—concerning the duty to verify beneficial ownership and the merits of the underlying criminal matter, as well as an unliquidated statute of limitations defense—were not specifically directed against the procedural order for consolidation and thus had to be raised before the trial judge.

Parole chiave

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congiunzione dei procedimenti decisioni incidentali prescrizione termine di prescrizione impugnabilità della decisione di rinvio regola di consolidamento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 284 ss. CPP

This article, along with others, is cited in the preamble to the decision structure, relevant to the appeal procedure being judged.

art. 35 ss. CPP

This article, along with others, is cited in the preamble to the decision structure, relevant to the general procedural framework.

art. 39 lit. f LTG

This article is cited in the preamble to the decision structure, indicating the legal basis for the Court's competence or ruling.

art. 70 cpv. 1 lit. c CP

Although discussed in the reasoning regarding prescription, this article was not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3) for the final ruling on the appeal against the joinder decision.

art. 284 lit. c CPP

Although mentioned in the factual summary regarding the initial submission error, this article was not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3) determining the final outcome.

art. 66 LTF

While cost provisions are usually included, no specific cost provision from the LTF (Federal Supreme Court Act) is cited in the dispositive; instead, Cantonal provisions govern the costs in the orders.

Art. 284 CPP

This procedural article governing appeals is cited in the general legal basis for the decision, though not individually in the operative paragraphs.

Art. 35 CPP

This procedural article is cited in the general legal basis for the decision, though not individually in the operative paragraphs.

Art. 39 LTG

This Cantonal procedural article is cited in the general legal basis for the decision, though not individually in the operative paragraphs.

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Testo completo

Incarto n. 60.2006.87 · Lugano 13 marzo 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul gravame 20.2/8.3.2006 presentato da

RI 1 patr. da: PR 1 contro

la decisione della Pretura penale del 7.2.2006 di riunire il procedimento penale a suo carico con quelli a carico di __________, __________, e di __________, __________ (inc. __________);

premesso che il gravame non è stato indirizzato direttamente a questa Camera, come previsto dall’art. 284 cpv. 1 lit. c CPP, ma inviato alla Pretura penale, peraltro nella forma di uno scritto datato 20.2.2006;

ritenuto che in data 7/8.3.2006, con le osservazioni presentate in altro procedimento (connesso), la Pretura penale ha trasmesso per competenza a questa Camera lo scritto 20.2.2006;

ritenuto che lo scritto 20.2.2006, essendo formulato da un patrocinatore legale, non richiede la concessione di un lasso di tempo per eventuale emendamento, per evitare la censura di eccesso di formalismo;

ritenuto che questa Camera reputa di poter evadere tale scritto senza doverlo intimare alle parti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il Ministero pubblico, in relazione ad una medesima fattispecie, ha tra l’altro aperto tre procedimenti penali a carico rispettivamente di __________ (inc. MP __________), di __________ (inc. MP __________) e di RI 1 (inc. MP __________). I medesimi sono poi sfociati in tre decreti d’accusa (rispettivamente __________). A seguito di tempestive opposizioni, i procedimenti sono stati trasmessi per competenza alla Pretura penale (inc. __________).

2. Con decreto 7.2.2006 la Pretura penale ha deciso di riunire i tre procedimenti.

3. Contro tale decisione insorge il qui ricorrente con scritto 20.2.2006 del proprio patrocinatore. Nello stesso si oppone alla riunione dei procedimenti, anzitutto sollevando argomenti di merito (stabilire se il ricorrente fosse o meno tenuto ad accertare l’avente diritto economico di alcune relazioni bancarie, e se egli abbia o meno adempiuto all’eventuale obbligo), poi eccependo la prescrizione dell’azione penale, concludendo ribadendo come la riunione dei procedimenti non si giustifichi.

4. L’eccezione di prescrizione non appare liquida e accertabile in questa sede.

Il __________ del 7.12.2004 imputa al ricorrente una carente diligenza in operazioni finanziarie in relazione a fatti temporalmente limitati al periodo fine 1997 a luglio 2001.

L’imputazione promossa è un delitto con una comminatoria di pena massima della detenzione fino ad un anno: conseguentemente, in applicazione dell’art. 70 cpv. 1 lit. c CP (quale "*lex mitior*"), l’azione penale si prescrive in sette anni.

Date queste premesse, è pacifico che l’eccezione di prescrizione non è liquida e pacifica, al punto di essere accertata in questa sede. Spetterà al giudice di merito determinarsi sull’eccezione di prescrizione.

5. Gli altri argomenti sollevati nello scritto 20.2.2006 (a sapere se il ricorrente fosse o meno tenuto ad accertare l’avente diritto economico di alcune relazioni bancarie, e se egli abbia o meno adempiuto all’eventuale obbligo) sono pertinenti il merito: in nessun modo sono riferiti alla decisione di riunione dei procedimenti del 7.2.2006. Tali argomenti dovranno essere sollevati avanti il giudice del merito.

6. Per quanto esposto, ed in particolare per mancanza di argomenti specificatamente riferiti alla riunione dei procedimenti, il gravame non appare fondato. Il ricorso va pertanto respinto, con carico di tassa di giustizia e spese.

7. Con altra decisione di questa Camera, la decisione di riunione dei procedimenti è stata parzialmente annullata, per intervenuta prescrizione dell’azione penale a carico di altro accusato (decisione inc. __________).

Per questi motivi,

visti gli art. 35 ss., 284 ss. CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico di RI 1, __________.

3. Intimazione:

- - -

terzi implicati · PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria