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60.2006.80 • CRP TI 60.2006.80 Generato dall'IA

Cantonal Health Authority Access to Non-Prosecuted Criminal Files for Professional Oversight Granted

Numero d'incarto 60.2006.80
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A request for access to criminal case files regarding an investigation into serious injury stemming from a prescribed drug, which had resulted in a decision not to prosecute that was currently under appeal, was submitted by a cantonal health oversight authority for the purpose of fulfilling its statutory duties concerning the supervision of healthcare professionals, specifically under its relevant articles of law. The court granted the request, reasoning that under the relevant procedural article governing access to case files, the requesting authority demonstrated a legitimate legal interest that justified overriding the personal rights of implicated parties, particularly because the assessment required for potential cautionary measures against a healthcare operator necessitated full knowledge of the ongoing criminal proceedings, thereby requiring formal authorization under the statute to safeguard the rights of the involved operator.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 22 Lsan, Art. 23 Lsan, Art. 24 Lsan, Art. 68 cpv. 3 Lsan; Cantonal Health Authority Access to Non-Prosecuted Criminal Files for Professional Oversight Granted: The court granted the request, reasoning that under the relevant procedural article governing access to case files, the requesting authority demonstrated a legitimate legal interest that justified overriding the personal rights of implicated parties, particularly because the assessment required for potential cautionary measures against a healthcare operator necessitated full knowledge of the ongoing criminal proceedings, thereby requiring formal authorization under the statute to safeguard the rights of the involved operator.

Parole chiave

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atti istruttori consultazione degli atti diritti procedurali diritto alla salute principio di pubblicità obbligo legale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This article is cited in the preamble to the decision and is the legal basis for authorizing the inspection of the criminal case files (order 1).

art. 59 Lsan

Although mentioned in the reasoning as the competence basis for the DSS, it is not explicitly cited in the dispositive orders, only in the preamble (visti l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile).

art. 23 Lsan

Although mentioned in the reasoning as the competence basis for the DSS, it is not explicitly cited in the dispositive orders, only in the preamble (visti l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile).

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Testo completo

Incarto n. 60.2006.80 · Lugano 16 marzo 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 14/16.2.2006 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione all’accesso agli atti di un procedimento penale (inc. MP __________) contro ignoti per lesioni gravi;

premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico e da questi correttamente inviata per competenza a questa Camera con scritto accompagnatorio del 16.2.2006;

richiamate le osservazioni 9/10.3.2006 del procuratore pubblico Nicola Respini, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accesso agli atti;

richiamato lo scritto 9/10.3.2006 del patrocinatore di PI 2, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni alla richiesta di accesso agli atti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito di un esposto del 3.12.2001 di __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale contro ignoti per lesioni gravi (inc. MP __________) in relazione ad un farmaco, __________, prescrittogli dal suo medico curante. Il procedimento è sfociato in un decreto di non luogo a procedere del 30.1.2006 (NLP __________), contro il quale è stata presentata un’istanza di promozione dell’accusa attualmente pendente presso questa Camera (inc. __________).

2. Con l’istanza qui in esame, il DSS chiede di poter accedere agli atti del procedimento, in relazione alla propria funzione di vigilanza sull’esercizio delle professioni sanitarie, con riferimento in particolare all’art. 59 della LSan. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato il proprio nulla osta, mentre il patrocinatore di PI 2 ha comunicato di non avere particolari osservazioni.

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”*

4. Questa Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, con riferimento alla sua sentenza del 6.2.2003 (inc. __________), ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni.

*"Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio.*

*Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art.

68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà."*

5. Nel presente caso, il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, art.

59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti, di modo che è necessario formalizzare la richiesta con la procedura dell’art. 27 CPP, a tutela dei diritti dell’operatore sanitario.

6. Nel merito, l’istanza va accolta, in quanto rientra nel contesto delle competenze del DSS e non ci sono, e neppure sono stati addotti, altri motivi che possano escludere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo.

7. L’istanza è accolta. L’incarto potrà essere esaminato presso questa Camera, previo contatto telefonico per fissare la data.

8. Considerata l’autorità istante ed i motivi a fondamento della richiesta, si prescinde dal carico di una tassa di giustizia o di spese.

Per questi motivi,

visti l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il DSS è autorizzato ad ispezionare gli atti del procedimento penale inc. MP __________, ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

- - -

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3 3 patr. da: PR 2 4. PI 4 patr. da: PR 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria