Access to Case File After Conclusion of Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, who was a party to a criminal proceeding concluded by a decree of accusation, sought a copy of their own statement from a prior hearing. The public prosecutor agreed with the request, but another involved party opposed it. The court reasoned that under the applicable procedural article, former parties in a concluded proceeding are presumed to have a legitimate legal interest in accessing the case file, and since the opposing party did not demonstrate a contrary and prevailing legitimate interest, the request to obtain a copy of the statement must be granted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, ogni altra norma applicabile; Access to Case File After Conclusion of Proceedings: The public prosecutor agreed with the request, but another involved party opposed it. The court reasoned that under the applicable procedural article, former parties in a concluded proceeding are presumed to have a legitimate legal interest in accessing the case file, and since the opposing party did not demonstrate a contrary and prevailing legitimate interest, the request to obtain a copy of the statement must be granted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision governs the court's ability to grant inspection of case files and was cited as the basis for granting the request in the operative part.
A general reference to other applicable rules, cited alongside Art. 27 CPP in the preamble to the orders.
Testo completo
Incarto n. 60.2006.48 · Lugano 23 febbraio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario: · Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 31.1.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia del verbale da lei reso nell’ambito del procedimento penale inc. DA __________;
premesso che una precedente richiesta di accesso al medesimo atto d’inchiesta era stata inviata per fax a questa Camera, e successivamente stralciata dai ruoli per mancato emendamento (decisione CRP del 6.1.2006, inc. __________);
premesso inoltre che il successivo scritto 24.11.2005 dell’istante, trasmesso dal Ministero pubblico a questa Camera in data 31.1.2006, era rimasto inavvertitamente nell’incarto DA __________, come risulta dalla stessa lettera di trasmissione;
richiamate le osservazioni 3.2.2006 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che comunica di non avere nulla in contrario all’ispezione richiesta;
richiamate altresì le osservazioni 2/6.2.2006 di PR 1, che non autorizza la trasmissione dei documenti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dell’istante, conclusosi con decreto d’accusa DA __________. Con un primo scritto 14/15.11.2006, e con il successivo qui in esame del 24/25.11.2005, l’istante aveva chiesto di poter ottenere copia del verbale da lei reso nel corso del mese di __________.
2. Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico ha dato il proprio accordo, mentre PR 1 si è opposto.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*.”
4. Nel presente caso, l’istante era parte al procedimento penale, nel frattempo terminato. Essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. In concreto, considerato che la procedura si è conclusa con un decreto d’accusa, probabilmente senza un deposito atti, una parte (quale l’istante) ha diritto di ricevere copia degli atti del procedimento, ed in particolare del verbale da lei stessa reso. Dall’opposizione di PR 1 non emerge un contrario e prevalente interesse giuridico legittimo.
6. L’istanza è accolta. Copia del verbale viene allegata alla presente decisione.
7. Ritenuto che a seguito di un disguido questa Camera ha già reso una decisione con carico di tassa di giustizia e spese, con la presente si rinucia alle medesime.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario