Criminal File Transfer for Civil Case Inspection
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA civil court requested the transfer of two criminal case files, which concerned related facts and shared the same parties as the civil proceeding, for inspection and document extraction, a request that was favorably pre-advised by the public prosecutor. The appellate criminal chamber granted the request based on the legal provision allowing such access when a legitimate legal interest prevails over the privacy rights of involved parties, finding a clear connection between the civil cause and the criminal files, and ordered the transfer of the files while assigning the costs to the requesting civil court to distribute among the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 66 cpv. 1 LTF; Criminal File Transfer for Civil Case Inspection: The appellate criminal chamber granted the request based on the legal provision allowing such access when a legitimate legal interest prevails over the privacy rights of involved parties, finding a clear connection between the civil cause and the criminal files, and ordered the transfer of the files while assigning the costs to the requesting civil court to distribute among the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis in the preamble for the decision, which is then confirmed by the allowance of the motion in order 1.
Cited in the preamble regarding applicable norms, which relates to the imposition of judicial fees in order 2.
Cited in the preamble as the basis for the decision, which justifies the orders issued.
Although the decision does not explicitly cite Art. 66 al. 1 LTF (Federal Supreme Court Act on Costs), it cites LTG (Lex on Judicial Fees) regarding costs, which is applied in order 2 imposing costs.
Testo completo
Incarto n. 60.2006.471 · Lugano 14 febbraio 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/14.12.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile degli incarti penali MP __________;
premesso che il richiamo degli incarti è stato inviato direttamente al Ministero pubblico, che l’ha inviato per competenza a questa Camera in data 13/14.12.2006 preavvisandolo favorevolmente;
considerato che le parti al procedimento penale sono le medesime di quelle del procedimento civile, questa Camera ha ritenuto di non procedere ad uno scambio di allegati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali in relazione ai fatti del 10.6.2004 e dell’8.7.2004. Il primo procedimento (inc. MP __________) a carico di __________ è sfociato nel decreto d’accusa 24.10.2005 (DA __________), ed a seguito di opposizione, nella sentenza della Pretura penale 4.7.2006 (inc. __________). Il secondo procedimento a carico di __________ (inc. MP __________) è sfociato nel decreto di non luogo a procedere __________).
2. Con la presente istanza la Pretura chiede il richiamo in sede civile dei due incarti penali. Il sostituto procuratore pubblico PI 1 ha preavvisato favorevolmente la richiesta.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e
95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Anche in questi casi, incombe comunque a questa Camera verificare se eventuali diritti di terzi, non simultaneamente parti al procedimento penale e parti al procedimento civile, si oppongano al richiamo atti e richiedano un limitato accesso agli atti.
5. Nel presente caso è pacificamente data una connessione tra la causa civile e gli incarti richiamati, e quindi va riconosciuto un interesse giuridico legittimo.
6. L’istanza è accolta. I due incarti penali sono inviati direttamente da questa Camera alla Pretura istante, che li ritornerà al Ministero pubblico ed alla Pretura penale.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base ai principi del CPC.
Per tutti questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione:
terzi implicati · PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria