Access to Criminal Files Granted Based on Civil Litigation Interest
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn entity, previously denied access to criminal investigation files in 2004, filed a new request, which was supported by the public prosecutor and justified by the entity's involvement as a defendant in a related civil action where parts of the criminal file had already been produced. The court granted access based on Article 27 of the Code of Criminal Procedure, reasoning that the subsequent civil litigation established a legitimate legal interest for the entity, outweighing the personal rights of those involved in the criminal proceedings, especially since the prosecution did not object.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 39 lit. f LTG; Access to Criminal Files Granted Based on Civil Litigation Interest: The court granted access based on Article 27 of the Code of Criminal Procedure, reasoning that the subsequent civil litigation established a legitimate legal interest for the entity, outweighing the personal rights of those involved in the criminal proceedings, especially since the prosecution did not object.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the basis for granting the request for access to the case files.
This provision was cited alongside Art. 27 CPP in the final ruling statement.
This provision governs the imposition of costs, which were assessed in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 60.2006.445 · Lugano 18 dicembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/22.11.2006 presentata da
IS 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale inc. MP __________;
richiamate le osservazioni 28/29.11.2006 del procuratore pubblico Nicola Respini, con le quali comunica di non avere obbiezioni all’accesso agli atti richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia di anonimi clienti a carico di due cittadini __________, che hanno agito quali operatori finanziari, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), attualmente ancora allo stadio delle informazioni preliminari. In questo contesto il procuratore pubblico ha proceduto all’audizione di alcuni clienti e all’audizione, in due occasioni, di un ex funzionario dell’istituto bancario. In relazione a questa procedura si colloca la richiesta dell’istituto bancario istante.
2. L’istituto bancario istante aveva fatto una prima richiesta di accesso agli atti, decisa negativamente da questa Camera in data 29.10.2004 (inc. CRP __________). In quel caso, la richiesta era stata fatta in relazione alla posizione di un funzionario della banca, nei confronti del quale non era stata mossa accusa penale di sorta.
3. La presente istanza fa riferimento ad un’azione civile promossa nel frattempo da uno dei clienti a suo tempo gestito dagli indagati nel procedimento penale. Dall’estratto della petizione allegato all’istanza risulta la produzione di parte degli atti penali (p. 24).
4. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*.”
5. Nel presente caso, e diversamente dalla precedente istanza, è dato un interesse giuridico legittimo della banca di poter accedere agli atti del procedimento, ritenuto che anche il Ministero pubblico non vi si oppone e non solleva eventuali bisogni d’inchiesta. L’introduzione di una causa civile nei confronti dell’istituto bancario istante in relazione a fatti connessi con quelli oggetto dell’inchiesta permettono di concludere all’esistenza dell’interesse giuridico legittimo.
6. L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico, previo contatto telefonico, da parte del patrocinatore della banca o del servizio giuridico della banca.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico del IS 1, __________.
3. Intimazione:
-; - sede (rif. inc. MP __________).
terzi implicati · PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria