Accused Granted Access to Police Reports After Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, who was the accused in a criminal proceeding for assault and threats that was terminated via a dismissal order due to the complainant's withdrawal, sought copies of the police reports. The court reasoned that according to the relevant procedural code, inspection of case files and extraction of copies is permissible if the requesting party demonstrates a legitimate legal interest prevailing over the personal rights of those involved, but for former parties to a concluded proceeding, this legitimate legal interest is presumed unless there are reasons to the contrary, and since the dismissal order did not involve the depositing of files, the presumption of legitimate interest stood. Consequently, the court granted the request to access the police reports.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 39 lit. f LTG; Accused Granted Access to Police Reports After Dismissal: The court reasoned that according to the relevant procedural code, inspection of case files and extraction of copies is permissible if the requesting party demonstrates a legitimate legal interest prevailing over the personal rights of those involved, but for former parties to a concluded proceeding, this legitimate legal interest is presumed unless there are reasons to the contrary, and since the dismissal order did not involve the depositing of files, the presumption of legitimate interest stood. Consequently, the court granted the request to access the police reports.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article governs the granting of the request for inspection of case files, as it is explicitly cited in the decision to grant the motion.
This article is cited as the basis for ruling on costs (Tassa di giustizia e spese).
Testo completo
Incarto n. 60.2006.427 · Lugano 18 dicembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/10.11.2006 presentata da
IS 1 tendente ad ottenere copia dei verbali di polizia del procedimento penale inc. MP __________;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera il 10.11.2006 comunicando al contempo di non avere particolari osservazioni da formulare;
preso atto delle osservazioni 28/29.11.2006 di PI 1, con le quali comunica di opporsi all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di denuncia/querela presentata da PI 1 a carico del padre IS 1, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per titolo di vie di fatto e minaccia (inc. MP __________). Dopo l’audizione in polizia delle parti, e ricevuto il rapporto 20/22.4.2005, il sostituto procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere in data 23.4.2005 (NLP __________) per recesso di querela.
2. Con la presente richiesta l’istante chiede copia dei verbali di polizia. Il Ministero pubblico non ha formulato osservazioni, mentre PI 1 si è opposto all’accoglimento della richiesta.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*.”
4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciato/querelato) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel presente caso, non è dato nessun motivo che possa rovesciare la presunzione di un interesse giuridico legittimo, ritenuto che la decisione di non luogo a procedere, intervenuta per recesso di querela, non è stata evidentemente preceduta da un deposito atti, di modo che le parti non hanno avuto accesso agli atti dell’incarto.
6. L’istanza è accolta. I verbali saranno inviati in allegato alla copia della presente decisione destinata all’istante.
7. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria