Fiscal Division Access to Bankruptcy Case Files for Tax Assessment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing a bankruptcy and subsequent criminal investigation into certain individuals for various offenses, including potential tax law violations related to a specific account, the requesting fiscal division sought authorization to review the case files to aid in tax assessment. The court granted the request, reasoning that the fiscal division, being a third party in the criminal proceedings, demonstrated a legitimate legal interest in accessing the files pertinent to a correct tax assessment, pursuant to the relevant procedural article governing inspection of case files by non-parties, especially since the implicated parties did not oppose the application.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 27 cpv. 1 CPP, Art. 27 cpv. 2 CPP, Art. 112 LIFD, Art. 39 cpv. 3 LAID; Fiscal Division Access to Bankruptcy Case Files for Tax Assessment: The court granted the request, reasoning that the fiscal division, being a third party in the criminal proceedings, demonstrated a legitimate legal interest in accessing the files pertinent to a correct tax assessment, pursuant to the relevant procedural article governing inspection of case files by non-parties, especially since the implicated parties did not oppose the application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe request to inspect the case files was granted based on this article.
Cited in the final orders regarding the decision on justice fees.
Cited in the final orders regarding the decision on justice fees.
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Testo completo
Incarto n. 60.2006.416 · Lugano 23 novembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/3.11.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento penale inc. MP ____________________ a carico di PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________) e di PI 3 (patr. da: avv PR 2, __________);
richiamate le osservazioni 7.11.2006 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
richiamato lo scritto 16/17.11.2006 di PI 3, mediante il quale si rimette al giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 16/17.11.2006 di PI 2, con le quali comunica di non opporsi alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito del fallimento della __________ il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per diversi titoli di reato (inc. MP __________) a carico di PI 2 e di PI
3. In data 23.10.2006, il procuratore pubblico titolare dell’inchiesta ha segnalato all’ispettorato fiscale delle possibili violazioni dei dispositivi della LT, in particolare in relazione ad un conto __________.
2.Con la presente istanza, e conseguentemente alla segnalazione, la Divisione istante chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale surriferito. Come esposto in entrata, le parti non si sono opposte all’accoglimento di tale richiesta.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
L’art.
27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “*Oltre i casi previsti dal presente codice,…*”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “*Ispezione degli atti dopo il processo*”, modificato in “*Ispezione degli atti*”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4.Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).
5.Nel presente caso, già in relazione al conto oggetto della segnalazione, e più in generale in relazione al tipo di fattispecie inchiestato e di reato prospettato, è dato un interesse giuridico legittimo per la Divisione istante.
6.L’istanza è accolta. L’ispettore del fisco potrà compulsare gli atti del procedimento penale ed estrarre copie degli stessi, limitatamente a quelli pertinenti ad un corretto accertamento fiscale, non appena evasi definitivamente i gravami pendenti relativi agli ordini di perquisizione e sequestro.
7.Di transenna è utile ricordare il segreto d’ufficio e fiscale connesso con le procedure condotte dalla IS 1.
8.Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-; - - -
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3 patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria