Administrative Office v. Applicant (2002 Conviction Disclosure)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn administrative office requested a copy of a 2002 criminal conviction for threat against an individual who was applying for a firearms purchase permit, and the court granted the request, reasoning that the administrative authority demonstrated a legitimate legal interest that outweighed the subject's right to privacy, particularly in light of a law mandating the free exchange of necessary information between judicial authorities for the application of firearms legislation, and consequently waived any court fees or expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 13 LCLArm, Art. 13 LCArm; Administrative Office v. Applicant (2002 Conviction Disclosure): 3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the preamble to the ruling and is the basis for granting the request to access case files.
Testo completo
Incarto n. 60.2006.410 · Lugano 23 novembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/30.10.2006 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere copia di una sentenza relativa a PI 3;
richiamate le osservazioni 2/6.11.2006 di PI 3, mediante le quali formula delle precisazioni rispetto alla sentenza richiesta;
richiamate le osservazioni 6/7.11.2006 del procuratore pubblico __________ __________, mediante le quali comunica il proprio preavviso favorevole;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento a carico di PI 3 per titolo di minaccia (inc. MP __________), conclusosi con un decreto d’accusa del 20.11.2001 (__________), confermato dall'allora competente Pretura del distretto di __________ con sentenza 19.2.2002 (__________).
2.Confrontata con una domanda per ottenere il permesso per l’acquisto di tre armi da fuoco, l’autorità istante chiede di poter ricevere copia della sentenza del 19.2.2002 della Pretura del distretto di __________. Come esposto in entrata, nessuno si è opposto alla richiesta.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4.Nella fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stante le ragioni che giustificano l’istanza, le competenze dell’autorità istante, la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LCArm e della normativa d’applicazione cantonale.
5.L’istanza va pertanto accolta. Copia della sentenza 19.2.2002 sarà allegata alla decisione inviata all’ufficio istante.
6.Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria