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60.2006.402 • CRP TI 60.2006.402 Generato dall'IA

Public Prosecutor Request Regarding Statistical Form Transmission Procedure for Cause of Death Data

Numero d'incarto 60.2006.402
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A request was made by the public prosecutor for a decision regarding the procedure for transmitting statistical forms concerning the cause of death, which are required from physicians by the Federal Civil Status Office, potentially involving autopsy results, under federal ordinance. The court granted the request, reasoning that while the procedure for accessing case files under the relevant criminal procedure code requires demonstrating a legitimate legal interest overriding personal rights, the data transmission mandated by the statistical ordinance could proceed without recourse to that specific procedural mechanism, especially since the requestor already takes measures to protect data confidentiality and the underlying ordinance explicitly mandates secrecy and diligence.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 7 dell; Public Prosecutor Request Regarding Statistical Form Transmission Procedure for Cause of Death Data: The court granted the request, reasoning that while the procedure for accessing case files under the relevant criminal procedure code requires demonstrating a legitimate legal interest overriding personal rights, the data transmission mandated by the statistical ordinance could proceed without recourse to that specific procedural mechanism, especially since the requestor already takes measures to protect data confidentiality and the underlying ordinance explicitly mandates secrecy and diligence.

Parole chiave

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dati personali autopsia dati pubblici atti penali trasmissione di dati atto di morte Istanza di ispezione degli atti. Ministero pubblico quale istante

Disposizioni normative citate

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Art. 27 CPP
The court cites this article as the basis for the decision on the principle requested by the Public Ministry regarding the procedure.
Art. 8 vCPP
Art. 7 dell
Inoltre l’art. 7 dell’Ordinanza richiama espressamente l’obbligo del segreto ed il dovere di diligenza.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 27 CPP

The court cites this article as the basis for the decision on the principle requested by the Public Ministry regarding the procedure.

2.

The court rules that no judicial fees or expenses are to be levied.

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Testo completo

Incarto n. 60.2006.402 · Lugano 21 novembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23.10.2006 presentata dal

IS 1

in relazione alla trasmissione dei formulari statistici in caso di morte dell’Ufficio dello Stato civile della Confederazione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.In base all’Ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS 431.012.1), l’Ufficio federale di Stato civile, mediante formulari, chiede ai medici la causa dei decessi da loro constatati: se è effettuata un’autopsia, viene chiesto l’esito della medesima.

2.In relazione a tale incombenza, il Ministero pubblico chiede, in riferimento all’art. 27 CPP, una decisione di principio relativa alla procedura da seguire.

3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

4.Nel presente caso, è pacifico che la trasmissione dei dati richiesti, prevista dall’Ordinanza, possa avvenire senza ricorrere alla procedura dell’art. 27 CPP. Questo anche ritenuto che, come risulta dal testo dei formulari, l’autorità richiedente si preoccupa anche di tutelare la riservatezza dei dati. Inoltre l’art. 7 dell’Ordinanza richiama espressamente l’obbligo del segreto ed il dovere di diligenza.

5.Considerata la particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria