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60.2006.387 • CRP TI 60.2006.387 Generato dall'IA

Bar Association Access to Criminal Trial Minutes for Disciplinary Proceeding

Numero d'incarto 60.2006.387
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An entity representing the Bar Association sought a copy of the minutes from a criminal trial hearing, stemming from a disciplinary proceeding initiated against a lawyer who had walked out of the hearing after alleging procedural violations. The lawyer opposed the request, primarily arguing that the disciplinary proceeding itself was invalid due to the alleged illegitimacy of the Bar Association. The Court ruled that the request was well-founded because the minutes were directly relevant to the ongoing disciplinary matter, thus establishing a legitimate legal interest under the relevant procedural code, and consequently granted access to the requested document while dismissing the unrelated challenge to the Bar Association's existence due to lack of proper substantiation.

Regesto Legislator

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Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 6 CEDU, Art. 27 CCS, Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP; Bar Association Access to Criminal Trial Minutes for Disciplinary Proceeding: The lawyer opposed the request, primarily arguing that the disciplinary proceeding itself was invalid due to the alleged illegitimacy of the Bar Association. The Court ruled that the request was well-founded because the minutes were directly relevant to the ongoing disciplinary matter, thus establishing a legitimate legal interest under the relevant procedural code, and consequently granted access to the requested document while dismissing the unrelated challenge to the Bar Association's existence due to lack of proper substantiation.

Parole chiave

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accesso ai documenti violazioni delle norme procedurali procedura disciplinare degli avvocati procedura gratuita impedimento processuale interrogatorio formale di testimoni Istanza di ispezione degli atti commissione di disciplina quale istante

Disposizioni normative citate

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Art. 29 cpv. 2 Cost
Art. 6 CEDU
e dell’art. 6 CEDU, “abbandona la sala delle udienza” dichiarando che se necessario, rinuncia al mandato dell’accusata.
Art. 27 CCS
fed., all’art. 27 CCS e alla LLCA.
Art. 27 CPP
This provision was cited in order no. 2 regarding the waiver of court fees and costs.
Art. 8 vCPP

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

This provision was cited in the preamble to the decision and is the basis for accepting the request for access to the record.

art. 27 CPP

This provision was used to establish the legitimate legal interest justifying the acceptance of the request.

art. 27 CPP

This provision was cited in order no. 1 as the legal basis for the decision to grant the request.

art. 27 CPP

This provision was cited in order no. 2 regarding the waiver of court fees and costs.

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Testo completo

Incarto n. 60.2006.387 · Lugano 20 novembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13/16.10.2006 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere copia del verbale di un dibattimento penale svoltosi avanti la Pretura penale;

richiamate le osservazioni 20/23.10.2006 dell'avv. dott. PI 2, che contesta il principio del procedimento disciplinare aperto a suo carico, per cui chiede di respingere l’istanza;

richiamate le osservazioni 19/23.10.2006 del presidente della Pretura penale, con le quali comunica di non obbiettare all’accoglimento dell’istanza;

ritenuto che l’avv. dott. PI 2 ha inviato ancora due scritti in data 24.10.2006 (con allegato uno scritto 3.10.2006) e 31.10./2.11.2006;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.In data 12.9.2006 la Pretura penale ha aggiornato un dibattimento relativo a tre persone e diversi procedimenti (inc. __________, __________, __________, __________, congiunti tra di loro) conseguenti al procedimento __________ (inc. Pretura __________). Un'accusata è patrocinata dall’avv. dott. PI 2. Il dibattimento aperto alle

09.15 è stato sospeso alle 12.05 per la pausa pranzo. Ripreso alle 13.30, a quel momento l’avv. dott. PI 2, dopo aver eccepito delle violazioni dell’art.

29 cpv. 2 Cost. fed. e dell’art. 6 CEDU, “abbandona la sala delle udienza” dichiarando che se necessario, rinuncia al mandato dell’accusata. Conseguentemente il presidente della Pretura penale ha disposto la disgiunzione del procedimento a carico dell’accusata rimasta senza patrocinatore, ed ha continuato il dibattimento a carico degli altri due accusati.

2.Con scritto 22.9.2006 il presidente della Pretura penale ha segnalato al Consiglio dell’Ordine degli avvocati il comportamento dell’avv. dott. PI 2 in occasione del dibattimento del 12.9.2006, allegando alcuni articoli di giornali.

3.Con scritto 13/16.10.2006, la IS 1 ha chiesto, in relazione al procedimento disciplinare aperto a seguito della segnalazione, di potere ricevere copia del verbale del dibattimento svoltosi presso la Pretura penale.

4.Il presidente della Pretura penale non si è opposto all’accesso al verbale, che ha conseguentemente inviato a questa Camera (in allegato alle proprie osservazioni 19/23.10.2006) unitamente ad un’istanza di rettifica e di complemento del verbale del 22.9.2006 presentata dall’avv. dott. PI 2.

5.L’avv. dott. PI 2 si oppone all’istanza, ritenendo nullo a priori il procedimento disciplinare a suo carico. Come emerge dallo scritto 3.10.2006 alla Commissione di disciplina (allegato allo scritto 24.10.2006) ritiene che un procedimento non possa esser aperto in quanto il patrocinio penale continua tuttora ed in via subordinata in quanto dichiara di aver agito correttamente nei confronti di tutte le parti e del giudice. Nelle osservazioni 20/23.10.2006, con riferimento anche ad uno scritto inviato al TF (ma non allegato), l’avv. dott. PI 2 contesta la capacità civile dell’Ordine degli avvocati, perché il suo statuto sarebbe contrario alla CEDU, alla Cost. fed., all’art. 27 CCS e alla LLCA. Non esistendo l’Ordine in quanto tale, le decisioni della sua Commissione di disciplina sarebbero nulle, ivi compresa la decisione di aprire un procedimento disciplinare a suo carico. Mancando la legittimazione attiva all’Ordine, alla sua commissione di disciplina, questa non ha neppure un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

6.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

7.Preliminarmente l’avv. dott. PI 2 contesta l’esistenza dell’Ordine degli avvocati, e ciò con riferimento ad uno scritto 27.4.2004 (citato nelle osservazioni 20/23.10.2006) ma non allegato, di modo che non è chiaro il fondamento della contestazione mossa all’Ordine. Per questa carenza di motivazione non si giustifica di esaminare e risolvere nel merito questa contestazione. Basti comunque considerare che l’esistenza e la coattività dell’Ordine degli avvocati sono state esaminate da un parere giuridico pubblicato in RDAT II-1993 p. 245 ss..

8.La richiesta formulata dalla Commissione disciplinare è contenuta e mirata, e riguarda il verbale di un dibattimento pubblico avanti alla Pretura penale. È data certamente una connessione diretta con la segnalazione della Pretura penale e con il procedimento disciplinare conseguentemente aperto. Per questo motivo è dato un interesse giuridico legittimo a fondamento della richiesta, che va accolta.

9.Unitamente al verbale, ed all’allegato scritto relativo alle eccezioni in limine litis, viene pure inviata alla Commissione istante l’istanza di rettifica e di complemento del verbale del 22.9.2006, che la Pretura penale ha correttamente trasmesso a questa Camera.

10.In considerazione dei motivi a fondamento dell’istanza, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria