Authority's Right to Access Money Laundering Investigation File
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn authority responsible for supervising self-regulatory organizations concerning money laundering, being an interested party because a subject under criminal investigation is a member of such an organization, petitioned for access to the case file during the formal investigation phase. The court granted the petition because the requesting authority possesses a legitimate legal interest, as stipulated by the relevant procedural article which permits file inspection when a legitimate legal interest outweighs the personal rights of those involved, especially since the public prosecutor and the subject of the investigation did not object, with access to be permitted upon the deposit of the case file.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, ogni altra norma applicabile; Authority's Right to Access Money Laundering Investigation File: The court granted the petition because the requesting authority possesses a legitimate legal interest, as stipulated by the relevant procedural article which permits file inspection when a legitimate legal interest outweighs the personal rights of those involved, especially since the public prosecutor and the subject of the investigation did not object, with access to be permitted upon the deposit of the case file.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited as the basis for granting the request to inspect the files.
Cited generally alongside Art. 27 CPP in the preamble to the operative part.
Testo completo
Incarto n. 60.2006.375 · Lugano 25 ottobre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario: · Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 6/9.10.2006 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento penale a carico dell’avv. PI 1;
richiamate le osservazioni 10.10.2006 del procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;
richiamato lo scritto 16/17.10.2006 del patrocinatore dell’avv. PI 1, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dell’avv. PI 1 e di altre persone (inc. MP __________). Il procedimento è nella fase dell’istruzione formale.
2. L’autorità istante, quale autorità di vigilanza sugli organismi di autodisciplina in materia di LRD, chiede di essere autorizzata ad accedere agli atti del procedimento penale, ritenuto che l’avv. PI 1 è membro di un OAD. Come esposto in entrata, il procuratore ha preavvisato favorevolmente la richiesta e l’interessato non ha sollevato obbiezioni.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*.”
4. Nel presente caso, ritenuto come l’istante sia l’autorità di vigilanza sugli OAD, è dato certamente un interesse giuridico legittimo.
5. L’istanza è accolta. Considerato come il procedimento si trovi nella fase dell’istruzione formale, l’accesso agli atti potrà avvenire al momento del deposito atti.
6. Vista la funzione pubblica dell’istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati · 1. PI 1 1 patr. da: PR 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario