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60.2006.360 • CRP TI 60.2006.360 Generato dall'IA

Tax Authority Access to Criminal Files for Fiscal Assessment

Numero d'incarto 60.2006.360
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A tax authority requested authorization to inspect the files of an ongoing criminal proceeding concerning alleged tax violations by an individual and associated entities, which was opposed by the accused parties who argued a lack of concrete evidence and the request being overly broad. The Court held that under the relevant procedural code, the appellate chamber is competent to grant inspection to third parties, such as the tax authority, if they demonstrate a legitimate legal interest that outweighs the personal rights of those implicated, concluding that the request was sufficiently founded based on a prior notification of potential fiscal violations, and therefore granted the authorization to consult pertinent files for the purpose of a correct tax assessment, while reminding the authority of its duty of professional secrecy.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 27 cpv. 1 CPP, Art. 27 cpv. 2 CPP, Art. 112 LIFD, art. 39 cpv. 3 LAID; Tax Authority Access to Criminal Files for Fiscal Assessment: The Court held that under the relevant procedural code, the appellate chamber is competent to grant inspection to third parties, such as the tax authority, if they demonstrate a legitimate legal interest that outweighs the personal rights of those implicated, concluding that the request was sufficiently founded based on a prior notification of potential fiscal violations, and therefore granted the authorization to consult pertinent files for the purpose of a correct tax assessment, while reminding the authority of its duty of professional secrecy.

Parole chiave

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esame degli atti fiscali controllo fiscale obbligo di controllo diritto di visita autorità giudiziaria fiscale violazione dei diritti procedurali istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante.

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

Cited as the legal basis for granting the request to inspect the criminal proceedings files.

art. 112 LIFD

Cited in the section leading to the decision, likely related to procedural matters concerning tax law.

art. 39 cpv. 3 LAID

Cited in the section leading to the decision, likely related to procedural matters concerning tax law.

art. 185 LT

Cited in the section leading to the decision, concerning the waiver of court fees.

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Testo completo

Incarto n. 60.2006.360 · Lugano 25 ottobre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario: · Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 21/22.9.2006 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 3/4.10.2006 del patrocinatore di PI 2 e di PI 3, con le quali comunica di opporsi all’accoglimento dell’istanza;

richiamate le osservazioni 4.10.2006 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, con le quali preavvisa favorevolmente l’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________), sfociato in un decreto di accusa, al quale è stata interposta opposizione.

2. Con scritto 7.12.2005, il procuratore pubblico ha segnalato alla Divisione qui istante possibili violazioni fiscali da parte di PI 2, della società PI 3 e di società off-shore a lui riconducibili. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha conseguentemente preavvisato favorevolmente la richiesta della Divisione istante. Per contro si oppongono alla stessa PI 2 e la PI 3, sostenendo che mancherebbero gli elementi concreti a sostegno di un’ipotesi di infrazione fiscale. Inoltre la richiesta sarebbe generalizzata e permetterebbe di venire a conoscenza di atti relativi a persone che nulla hanno a che vedere con il procedimento in corso, peraltro pendente presso la Pretura penale.

3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

L’art.

27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “*Oltre i casi previsti dal presente codice,…*”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “*Ispezione degli atti dopo il processo*”, modificato in “*Ispezione degli atti*”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

4. Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).

5. Per ammettere una richiesta di informazioni non si richiedono indizi di un’infrazione ai doveri fiscali. È sufficiente che l’informazione richiesta sia utile alla buona applicazione delle normative fiscali ad una situazione o a un caso ben preciso (A. PEDROLI, L’assistenza delle autorità amministrative e giudiziarie nei confronti del fisco, in ASA vol. 72/2003, p. 183 ed esempi ivi riportati); detto altrimenti, si deve trattare di fatti rilevanti ai fini della tassazione (decisione Giar 24.8.2001, inc. 462.2000.3, p. 5).

La richiesta può avere anche solo fondamento ipotetico (decisione Giar 24.8.2001, inc. 462.2000.3, p. 6). È sufficiente poter ragionevolmente ipotizzare che certo tipo di investimento (per i rendimenti promessi) o certo tipo di operazioni (ad es. pagamento di commissione) attirino o vadano a costituire fondi non dichiarati fiscalmente: basta che l’autorità penale disponga di informazioni (anche reperite a mezzo stampa) che rendano plausibile l’esistenza di un’infrazione alla legge tributaria (A. PEDROLI, op. cit., p. 189).

Esistono comunque dei casi in cui è giustificato non accogliere la richiesta di informazioni.

Anzitutto nel caso in cui il procedimento penale fosse pretestuoso, a meri fini fiscali, onde permeare il segreto bancario ed ottenere in tal modo documenti inesigibili in base alle norme fiscali (M. RUSCA, Scambio internazionale di informazioni fiscali; riflessi sul diritto interno: segreto bancario e segreto istruttorio, in RtiD II-2004, p. 480: l’autore parla di “*effetto grimaldello*”). Si tratterebbe in tal caso di un manifesto abuso.

Inoltre nel caso in cui la richiesta di accesso agli atti assurgesse a ricerca indiscriminata (“fishing expedition”, “allgemeine Suchaktionen”). Il fisco non può ottenere un’autorizzazione a consultare atti senza distinzioni ed in assenza di un obbiettivo concreto; è pertanto escluso che possa chiedere di consultare i documenti di un procedimento nell’intento di condurre un’azione di ricerca generale (A. PEDROLI, op. cit., p. 187).

Infine, anche motivi di carattere procedurale penale potrebbero ostare, magari solo temporaneamente, all’accesso agli atti: segnatamente se ciò comportasse un pericolo per il segreto istruttorio o se ci fosse un pericolo di inquinamento di prove (M. RUSCA, op. cit., p. 483).

6. Nel presente caso la richiesta fa ovviamente riferimento alla segnalazione del 7.12.2005 e si fonda sulla stessa: non poteva certo essere più dettagliata e più mirata, prima dell’accesso agli atti. L’esistenza della segnalazione giustifica la richiesta: non è invece realizzata, in concreto, nessuna di quelle situazioni che possono giustificarne il rigetto.

7. L’istanza è accolta. L’ispettore del fisco potrà compulsare gli atti del procedimento penale ed estrarre copie degli stessi, limitatamente a quelli pertinenti ad un corretto accertamento fiscale.

8. Di transenna è utile ricordare il segreto d’ufficio e fiscale connesso con le procedure condotte dalla IS 1.

9. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Il giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.

4. Intimazione:

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 2, 3 patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario