Access to Criminal Files for Notary Reinstatement Competence Review
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn applicant sought authorization to review the files of a criminal proceeding against an attorney, as this access was necessary for the applicant's competence review regarding the attorney's application for reinstatement to the practice of notaries, where both the public prosecutor and the attorney consented to the request. The court granted the request based on the finding that the reviewing body possessed a legitimate legal interest in consulting the files, pursuant to the applicable procedural code, but stipulated that access could only occur after the conclusion of the ongoing trial hearing, taking into account the need to issue the subsequent judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 130 LN, art. 26 LN, art. 127 LN; Access to Criminal Files for Notary Reinstatement Competence Review: The court granted the request based on the finding that the reviewing body possessed a legitimate legal interest in consulting the files, pursuant to the applicable procedural code, but stipulated that access could only occur after the conclusion of the ongoing trial hearing, taking into account the need to issue the subsequent judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble as the basis for granting the request to inspect the files.
Cited in the preamble and applied in order 2 to waive the collection of court fees and expenses.
Cited in the preamble as one of the applicable provisions governing the decision.
Cited in the preamble as one of the applicable provisions governing the decision.
Cited in the preamble as the basis for dispensing with the collection of court fees and expenses in order 2.
Testo completo
Incarto n. 60.2006.355 · Lugano 25 ottobre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario: · Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 18/19.9.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento penale a carico dell’avv. dott. PI 1;
richiamate le osservazioni 21.9.2006 del procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali non si oppone all’istanza;
richiamato lo scritto 25/26.9.2006 dell’avv. dott. PI 1, con il quale informa che non vi sono obiezioni all’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dell’avv. dott. PI
1 e di un’altra persona (inc. MP __________). Il procedimento è attualmente giunto al dibattimento avanti la Corte di prima istanza.
2. L’avv. dott. PI 1 ha chiesto di essere riammesso all’esercizio del notariato, al quale aveva volontariamente rinunciato in precedenza. In relazione a questa richiesta, la Camera qui istante chiede l’autorizzazione ad accedere agli atti del procedimento penale. Come esposto in entrata, sia l’interessato, sia il procuratore pubblico hanno dato il proprio consenso: il procuratore pubblico ha indicato come l’incarto si trovi presso il Tribunale penale cantonale (TPC) e che in considerazione degli impegni dibattimentali, l’accesso agli atti potrà probabilmente avvenire solo dopo la fine del dibattimento.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4. La Camera istante è competente per decidere l’istanza di riammissione al notariato in virtù degli art. 26 e 27 LN: i poteri indagatori della Camera sono previsti all’art. 130 LN.
5. Con queste premesse, si deve ammettere nel caso concreto che la Camera istante abbia un interesse giuridico legittimo alla consultazione degli atti.
6. L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire unicamente dopo il termine del dibattimento, tenendo poi conto delle necessità di motivazione della sentenza.
7. In considerazione dell’art. 130 LN, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 26, 127 e 130 LN ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario