Entity v. Individual (Access to Second-Instance Judgment)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn entity petitioned for authorization to obtain a copy of a second-instance criminal judgment concerning an individual previously convicted for shooting another person following a neighborhood dispute, where the first-instance decision had already been authorized for release and neither the involved parties nor the public prosecutor objected to the current request for the appellate ruling. The court granted the petition because the requesting entity demonstrated a legitimate legal interest that outweighed the personal rights of those implicated in the proceedings, consistent with the criteria established in the relevant procedural code article, and ordered the document transmitted directly for efficiency, waiving any judicial fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 32 LPGA; Entity v. Individual (Access to Second-Instance Judgment): The court granted the petition because the requesting entity demonstrated a legitimate legal interest that outweighed the personal rights of those implicated in the proceedings, consistent with the criteria established in the relevant procedural code article, and ordered the document transmitted directly for efficiency, waiving any judicial fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for granting the request to inspect case files and extract copies.
Cited as the basis for waiving the collection of court fees and costs.
Testo completo
Incarto n. 60.2006.350 · Lugano 20 novembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/19.9.2006 presentata dalla
IS 1 ,
tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere copia della sentenza penale a carico di PI 2;
richiamate le osservazioni 22/25.9.2006 del patrocinatore di PI 3, con le quali comunica di non opporsi alla trasmissione della sentenza, osservando nondimeno che non è chiaro quale sentenza venga richiesta;
richiamato lo scritto 26.9.2006 del procuratore pubblico Moreno Capella, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni in merito;
preso atto della precisazione 24/26.10.2006 dell’ente istante, con la quale comunica di richiedere la sentenza di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A __________, in data __________, a seguito di difficili rapporti di vicinato, PI 2 ha colpito con proiettili di pistola al torace e all’avambraccio __________. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale conclusosi con la sentenza di condanna di PI 2 del 24.8.2005 (inc. TPC __________). Il successivo ricorso è stato respinto dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello in data 28.4.2006 (inc. __________).
2. Con l’istanza in esame, la __________ chiede copia della sentenza del 28.4.2006. Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza. Occorre anche considerare che la trasmissione della sentenza di primo grado era già stata autorizzata da questa Camera con decisione del 9.11.2005 (inc. CRP __________).
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “*Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.*”
4. Nella fattispecie, le ragioni che giustificano l’istanza e le competenze dell'ente istante (cfr. 32 LPGA) permettono di concludere che i presupposti di legge appaiono dati, come già ammesso nella precedente decisione del 9.11.2005 (inc. CRP __________).
5. L’istanza va pertanto accolta e per motivi di economicità la sentenza richiesta è trasmessa all'istante direttamente dalla scrivente Camera.
6. A norma dell'art. 32 LPGA non si può far luogo al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
- -
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 3 patr. da: PR 1 4. PI 4 patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria