Tax Authority Access to Criminal Proceeding Files
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court reviewed a request from a tax authority seeking authorization to review the files of an ongoing criminal proceeding against two individuals, following a report made by the public prosecutor, where neither the prosecutor nor the accused parties objected to the request. The court reasoned that under the relevant criminal procedure article governing inspection of files by non-parties, the tax authority, generally considered a third party, demonstrated a legitimate legal interest due to potential fiscal implications, thereby justifying granting the request to inspect and copy pertinent case documents under the court's supervisory authority, while reminding the authority of its duties regarding official and fiscal secrecy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 27 cpv. 1 CPP, Art. 27 cpv. 2 CPP, Art. 112 LIFD, Art. 39 cpv. 3 LAID; Tax Authority Access to Criminal Proceeding Files: The court reasoned that under the relevant criminal procedure article governing inspection of files by non-parties, the tax authority, generally considered a third party, demonstrated a legitimate legal interest due to potential fiscal implications, thereby justifying granting the request to inspect and copy pertinent case documents under the court's supervisory authority, while reminding the authority of its duties regarding official and fiscal secrecy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is the legal basis for granting the request to inspect the records of the criminal proceedings.
Cited as a legal basis for dispensing with the collection of court fees and costs.
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Testo completo
Incarto n. 60.2006.342 · Lugano 25 ottobre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario: · Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 11/12.9.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento penale a carico di PI 2 e PI 3;
richiamate le osservazioni 13/14.9.2006 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con le quale comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;
richiamate le osservazioni 20/22.9.2006 di PI 2 e PI 3, con le quali comunicano di non opporsi all’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 e PI 3 (inc. MP __________), attualmente allo stadio del deposito atti. Nel contesto del procedimento, in data 6.9.2006 il procuratore pubblico ha operato una segnalazione alla Divisione delle contribuzioni.
2. Con la presente procedura, conseguente alla surriferita segnalazione, la Divisione istante chiede di poter compulsare gli atti del procedimento penale. Come esposto in entrata, all’istanza non si oppongono né il procuratore pubblico, né i due indagati.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
L’art.
27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “*Oltre i casi previsti dal presente codice,…*”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “*Ispezione degli atti dopo il processo*”, modificato in “*Ispezione degli atti*”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).
5. Nel presente caso, per i fatti oggetto della segnalazione ed anche in considerazione di quanto esposto nelle osservazioni da PI 2 e PI 3, è dato un interesse giuridico legittimo, ritenute le implicazioni fiscali connesse.
6. L’istanza è accolta. L’ispettore del fisco potrà compulsare gli atti del procedimento penale ed estrarre copia degli stessi, limitatamente a quelli pertinenti ad un corretto accertamento fiscale.
7. Di transenna è utile ricordare il segreto d’ufficio e fiscale connesso con le procedure condotte dalla IS 1.
8. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Il giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.
4. Intimazione:
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario