Tax Authority Access to Criminal Files for Tax Verification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn entity sought authorization to inspect the files of a criminal proceeding initiated against an individual concerning aggravated drug law violations, with the stated purpose of verifying the completeness of tax data, specifically the turnover from hemp commerce, to rule on a tax objection. The Court granted the request, reasoning that under the relevant procedural code, the examining authority, acting as a third party to the criminal case (absent tax fraud), demonstrates a legitimate legal interest that prevails over the personal rights of those implicated, warranting access to the file limited to relevant fiscal matters, especially since both the public prosecutor and the subject of the criminal investigation did not object to the application.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 185 LT, Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 27 cpv. 1 CPP, Art. 27 cpv. 2 CPP, Art. 112 LIFD; Tax Authority Access to Criminal Files for Tax Verification: The Court granted the request, reasoning that under the relevant procedural code, the examining authority, acting as a third party to the criminal case (absent tax fraud), demonstrates a legitimate legal interest that prevails over the personal rights of those implicated, warranting access to the file limited to relevant fiscal matters, especially since both the public prosecutor and the subject of the criminal investigation did not object to the application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe core procedural provision used by the court to grant the request for inspection of the case files.
Cited in the considerations leading to the decision not to charge court fees and costs.
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Testo completo
Incarto n. 60.2006.309 · Lugano 19 settembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/24.8.2006 presentata dalla
IS 2
con la quale chiede l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento penale di cui all’inc. MP __________ promosso nei confronti di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);
richiamati gli scritti 28/29.8.2006 di PI 2 e 31.8.2006 del procuratore pubblico Luca Maghetti, che non si oppongono alla domanda;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il 21.5.2003 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha segnalato all’Ispettorato fiscale – in applicazione degli art. 185 LT e 112 LIFD – l’apertura di un procedimento penale a carico di PI 2 per titolo di infrazione aggravata sub. semplice alla legge federale sugli stupefacenti in relazione all’attività di società a lui riconducibili (inc. MP __________).
2. Con istanza 23/24.8.2006 la IS 2 – invocando le suddette disposizioni – chiede, in ossequio alla giurisprudenza di questa Camera di cui alla decisione 4.7.2006 (inc. __________), l’autorizzazione a compulsare l’incarto penale inerente il citato procedimento penale al fine “*(…) di verificare la completezza dei dati fiscali, in particolare di accertare la cifra d’affari realizzata con il commercio di canapa per poter emettere una decisone su reclamo*” (istanza 23/24.8.2006, p. 2).
3. Come esposto in entrata, il magistrato inquirente preavvisa favorevolmente la richiesta; PI 2 non si oppone alla domanda.
4. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
L’art.
27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “*Oltre i casi previsti dal presente codice,…*”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “*Ispezione degli atti dopo il processo*”, modificato in “*Ispezione degli atti*”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
5. Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).
6. Nel caso concreto – in applicazione di detta giurisprudenza – è manifesto, e peraltro non contestato, l’interesse giuridico legittimo dell’autorità fiscale a visionare gli atti del procedimento penale promosso a carico di PI 2, la cui attività – per il tramite di società di sua pertinenza – può avere risvolti di carattere economico e fiscale.
7. La domanda è accolta. L’istante potrà compulsare l’incarto in questione ed estrarre copie degli atti, limitatamente a quelli pertinenti ad un corretto accertamento fiscale, riservato – ovviamente – il segreto d’ufficio e fiscale connesso con le procedure condotte dalla IS 2.
8. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Il giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.
4. Intimazione:
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La segretaria