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60.2006.295 • CRP TI 60.2006.295 Generato dall'IA

Authority Access to Criminal Records for Regulatory Compliance

Numero d'incarto 60.2006.295
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An authority responsible for applying the cantonal law on private investigation and surveillance submitted a request to inspect information regarding potential criminal proceedings against an individual, as such information was deemed necessary for the proper execution of their duties concerning that individual's compliance with private investigation regulations, which involved one finalized case and one open file; the Court granted the request under Article 27 of the Criminal Procedure Code, finding that the requesting authority's legitimate legal interest, stemming from its public function and public interest, outweighed the implicated person's privacy rights, and ordered the provision of the documentation from the closed case and authorization for the Public Prosecutor to transmit the final decision of the open case, waiving all fees due to the public nature of the request.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Non si prelevano tassa di giustizie spese; Authority Access to Criminal Records for Regulatory Compliance: Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

Parole chiave

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principio di pubblicità atti istruttori penali sfera privata richiesta di informazioni consultazione degli atti accesso all'informazione istanza di ispezione degli atti. sezione permessi e immigrazioni quale istante.

Disposizioni normative citate

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Art. 27 CPP
This article is cited in the introductory part of the final pronouncement, justifying the decision to grant the request.
Art. 8 vCPP
Non si prelevano tassa di giustizie spese
Although not citing a specific article number for the costs waiver in the dispositive itself, the order implicitly confirms the statement made in consideration 6 and formalized in order 2, relating to the absence of fees.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 27 CPP

The court explicitly cites this article in the concluding pronouncement (point 1) as the basis for granting the inspection request.

art. 27 CPP

This article is cited in the introductory part of the final pronouncement, justifying the decision to grant the request.

Non si prelevano tassa di giustizie spese

Although not citing a specific article number for the costs waiver in the dispositive itself, the order implicitly confirms the statement made in consideration 6 and formalized in order 2, relating to the absence of fees.

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Testo completo

Incarto n. 60.2006.295 · Lugano 25 ottobre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario: · Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 4/14.8.2006 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere informazioni in merito a possibili procedimenti penali a carico di PI 2;

richiamato lo scritto 7.9.2006 del Ministero pubblico, con il quale trasmette gli incarti esistenti a carico di PI 2, rimettendosi per il resto al giudizio di questa Camera;

rilevato che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A carico di PI 2 esistono due incarti al Ministero pubblico: l’inc. MP __________, sfociato nel DA __________ del 6.10.2003 regolarmente cresciuto in giudicato, e l’inc. MP __________, tuttora aperto.

2. Come sopra esposto, il Ministero pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera, mentre che PI 2, interpellato, non ha preso posizione.

3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.

4. L’ufficio istante interviene nella veste di autorità preposta all’applica-zione della Legge cantonale sulle attività private di investigazione e sorveglianza del 8.11.1976 (Lapis, RS 1.4.3.1), in relazione agli art. 2, 5 e 9 Lapis, e agli art. 1 e 6 del relativo regolamento (RS 1.4.3.1.1). Come tale è legittimato ad avere le informazioni necessarie per una corretta applicazione della legge.

5. L’istanza è accolta. Copia del DA __________ del 6.10.2003 viene allegata alla copia della presente decisione destinata all’autorità istante. Per il procedimento aperto (inc. MP __________), il Ministero pubblico è autorizzato a trasmettere l’eventuale decisione finale.

6. Considerata la funzione pubblica e l’interesse pubblico a fondamento della richiesta, non si prelevano tassa di giustizie spese.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 27 CPP,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario