Accident Insurer Granted Access to Police Report in Dismissed Criminal Proceeding
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn accident insurance provider, involved in a criminal proceeding concerning a death that resulted in a dismissal order, requested a copy of the police report, and the court granted the request, reasoning that pursuant to the relevant procedural article, an inspection and copy extraction may be permitted if the applicant demonstrates a legitimate legal interest that overrides the personal rights of those implicated in the process, and the applicant's role as the mandatory accident insurer established such a connection between the police report's facts and its interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 32 LPGA; Accident Insurer Granted Access to Police Report in Dismissed Criminal Proceeding: 3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the preamble and forms the basis for granting the request to obtain copies of the police report.
This provision was cited in the reasoning leading to the decision not to levy court fees and expenses.
Testo completo
Incarto n. 60.2006.261 · Lugano 6 settembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/24.7.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia allestito nel quadro di un procedimento penale aperto presso il Ministero pubblico del Canton Ticino (inc. MP __________) a seguito del decesso di una persona;
richiamato lo scritto 4.8.2006 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito del decesso di una persona il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere in data 25.4.2006 (NLP __________).
2.L’istante, chiamata in causa quale assicuratore infortuni, chiede di poter ricevere copia del rapporto di polizia allestito nell’ambito del procedimento penale. Il sostituto procuratore interpellato ha comunicato di non avere osservazioni particolari da formulare, mentre che PI 2 non ha presentato osservazioni.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4.Nel presente caso, c’è una connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e l’intervento della compagnia di assicurazione istante.
5.L’istanza è accolta. Copia del rapporto di polizia, senza allegati, sarà inviata con la copia della presente decisione indirizzata all’istante.
6.Intervenendo l’istante quale assicurazione obbligatoria per gli infortuni, giusta l’art. 32 LPGA, si prescinde da tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria