Access to Closed Criminal Case File by Former Civil Party Granted Conditional on Payment of Fees
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, who was previously a civil party in a criminal proceeding that concluded with a non-lieu order, sought a copy of specific documents from the closed case file. The Court of Appeal, exercising its authority under the relevant procedural code, reasoned that the applicant, as a former party, was presumed to have a legitimate legal interest in accessing the file that outweighed the personal rights of others involved, especially since no contrary evidence was presented, thus the application was granted, contingent upon the applicant settling the associated judicial fees and costs before receiving the documents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 39 lit. f LTG, Art. 66 al. 1 LTF; Access to Closed Criminal Case File by Former Civil Party Granted Conditional on Payment of Fees: The Court of Appeal, exercising its authority under the relevant procedural code, reasoned that the applicant, as a former party, was presumed to have a legitimate legal interest in accessing the file that outweighed the personal rights of others involved, especially since no contrary evidence was presented, thus the application was granted, contingent upon the applicant settling the associated judicial fees and costs before receiving the documents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe request to access case files was granted based on this article, as cited in the dispositive order 1.
This provision was cited in the grounds for the final decision.
This rule governs the imposition of court costs, which were charged to IS 1 in order 2.
Testo completo
Incarto n. 60.2006.248 · Lugano 21 agosto 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14.7.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di atti di un procedimento penale;
richiamate le osservazioni 19.7.2006 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una denuncia sporta dal qui istante, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere emanato in data 20.2.2000.
2.Con la presente richiesta IS 1 chiede di poter estrarre copia di alcuni documenti, a suo tempo versati o acquisiti agli atti. In particolare egli chiede di poter avere copia di un resoconto intitolato “__________”. Il procuratore pubblico interpellato ha dato parere favorevole.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (civile) al procedimento nel frattempo chiuso, deve necessariamente passare per la procedura prevista dall’art.
27 CPP. Nel caso in esame, è dato certamente un interesse giuridico legittimo, che come ricordano i lavori preparatori, nel caso di ex parti, di solito è presunto. Inoltre non sono date indicazioni contrarie.
5.L’istanza è accolta. L’istante contatterà il Ministero pubblico per estrarre copia del documento indicato nell’istanza.
6.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate, che dovrà dimostrare di averle saldate prima di ricevere copia del documento richiesto.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
- (AR); - sede (rif. inc. __________).
terzi implicati · PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria